Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dal condominio per denunciare una nuova opera, con cui si chiedeva di accertare l'illegittimità di una sopraelevazione eseguita da una condomina sul lastrico solare di uso esclusivo. In primo grado e in appello era stata ritenuta la lesione del decoro/aspetto architettonico e quindi la violazione dei limiti al diritto di sopraelevazione. In sede di rinvio, dopo cassazione, la Corte d'appello di Bologna ha disposto nuova consulenza tecnica e ha nuovamente accertato che la sopraelevazione pregiudicava l'aspetto architettonico complessivo dell'edificio ai sensi dell'art. 1127 c.c., in ragione delle alterazioni dei fronti nord e ovest. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1127 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre a omesso esame e apoditticità, sostenendo che il pregiudizio architettonico era stato affermato in modo automatico e senza parametri oggettivi, senza considerare contesto urbano, dimensioni ridotte, scarsa visibilità e preesistenti modifiche dell'edificio; (2) omesso esame del criterio da usare per valutare il pregiudizio e mancata considerazione del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; (3) erronea sussunzione dell'ipotesi nell'art. 1120 c.c. anziché nell'art. 1127 c.c., sostenendo che si trattasse semmai di decoro e che l'edificio fosse privo di pregio architettonico; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato un interesse economico non dedotto dalle parti; (5) omesso esame della disponibilità della ricorrente ad apportare modifiche per una soluzione bonaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il giudizio sull'aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve valutare le caratteristiche stilistiche percepibili dell'immobile e può ritenere illegittima la sopraelevazione quando essa introduca una rilevante disarmonia rispetto al fabbricato, anche se l'edificio non abbia particolare pregio artistico e anche se vi siano già state altre modifiche, salvo un degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento. La Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, fondata su CTU, e che il parere amministrativo favorevole non era decisivo nei rapporti tra privati, trattandosi di atto incidente sul rapporto pubblicistico con la P.A. e non sulla legittimità civilistica della sopraelevazione. Ha inoltre escluso che vi fosse vizio ex art. 115 c.p.c. e ha chiarito che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la mera disponibilità a modificare l'opera non elimina il contrasto tra le parti né fa venir meno l'interesse del condominio alla domanda demolitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il diritto di sopraelevazione è limitato, oltre che da ragioni statiche e dall'eventuale diminuzione di aria e luce, anche dal rispetto dell'aspetto architettonico dell'edificio; la verifica è di fatto e richiede che la nuova opera non determini una rilevante disarmonia percepibile rispetto alla fisionomia originaria del fabbricato.
Richiamato per distinguere il diverso concetto di decoro architettonico rispetto all'aspetto architettonico rilevante in tema di sopraelevazione.
Citato solo per il richiamo al decoro architettonico quale nozione distinta ma complementare rispetto all'aspetto architettonico.
Citato nel medesimo passaggio relativo al decoro architettonico e alla distinzione rispetto all'aspetto architettonico.
Richiamato tra i motivi di ricorso; la Corte non accoglie la doglianza, non ravvisando ultrapetizione o decisione su questioni estranee alla domanda.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non comprende l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale nella parte in cui differiva per il notificante gli effetti della notifica telematica eseguita dopo le 21.
Richiamato come base del divieto di notifica telematica oltre le ore 21, a tutela del riposo del destinatario.
Citato per il computo dei termini a giorni e la scadenza alla mezzanotte dell'ultimo giorno.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1127 c.c., l'aspetto architettonico dell'edificio è nozione distinta dal decoro architettonico e va valutato sulle caratteristiche stilistiche concretamente percepibili del fabbricato, non su un astratto pregio artistico.
- La sopraelevazione è illegittima quando, per forma, materiali, allineamenti e rapporti volumetrici, introduca una rilevante disarmonia che alteri la fisionomia originaria dell'edificio in modo percepibile da un osservatore.
- La verifica del pregiudizio all'aspetto architettonico è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per vizi logici o giuridici della motivazione, non per una diversa lettura del materiale probatorio o della CTU.
- Il parere favorevole di un ორგანo amministrativo in materia edilizia o paesaggistica non è di per sé decisivo nei rapporti tra privati condomini, perché incide sul profilo pubblicistico dell'intervento ma non risolve il conflitto civilistico sulla legittimità della sopraelevazione.
- L'art. 115 c.p.c. è violato soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando valuta diversamente prove ritualmente acquisite.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomentativi.
- L'interesse del condominio ad agire per la demolizione di una sopraelevazione non viene meno per la sola disponibilità dell'autore dell'opera a modificarla, se non vi è un riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria o la cessazione effettiva del conflitto.
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