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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10983/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB a un dirigente di banca, con applicazione anche della sanzione accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati per sette mesi. L’addebito riguardava la partecipazione, in posizione apicale e operativa, a una campagna di collocamento di azioni della banca presso clienti soci e non soci, svolta in modo massiccio e sistematico nel 2013, qualificata dall’autorità di vigilanza come offerta al pubblico di prodotti finanziari senza pubblicazione del prospetto informativo, in violazione degli artt. 1, comma 1, lett. t), e 94, comma 1, TUF. Il ricorrente impugnava la sentenza d’appello che aveva confermato l’opposizione respinta in primo grado, articolando cinque motivi: 1) sosteneva che l’operazione non integrasse un’offerta al pubblico ai sensi del TUF e che al più si trattasse di mera disponibilità a contrarre o di ordini provenienti dai clienti; 2) deduceva che non potesse essergli attribuita la responsabilità perché non membro del CDA e perché mancava una Direzione generale formalmente costituita, oltre a contestare l’applicabilità del regime di responsabilità solidale; 3) lamentava che la Corte territoriale avesse configurato una responsabilità omissiva fondata su una posizione di garanzia a lui non spettante; 4) denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alle dichiarazioni di un altro dirigente sulla struttura organizzativa della banca e sull’assenza di deleghe gestorie in suo favore; 5) censurava infine la quantificazione della sanzione, ritenendo che non fossero stati adeguatamente considerati tutti i criteri dell’art. 194-bis TUF, in particolare le condizioni economiche e l’assenza di un vantaggio personale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due e il quinto motivo, e inammissibili il terzo e il quarto, confermando che la condotta integrava un’offerta al pubblico soggetta a prospetto, che l’illecito sanzionato dall’art. 191 TUF è comune e non richiede una specifica qualifica societaria, che il ricorrente era stato accertato come partecipe in modo diretto e consapevole nella strategia di collocamento, e che la sanzione era stata motivatamente quantificata in modo proporzionato alla gravità, durata e caratteristiche della violazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva respinto l’opposizione alla delibera sanzionatoria CONSOB. Ha ritenuto che la campagna di vendita delle azioni bancarie costituisse offerta al pubblico di prodotti finanziari senza prospetto; che la violazione dell’art. 191 TUF fosse configurabile come illecito comune, imputabile a chiunque vi partecipi, senza necessità di una carica gestoria formale; che le censure sulla posizione di garanzia e sull’omesso esame fossero inammissibili perché dirette a contestare un accertamento di fatto già compiuto; e che la determinazione dell’importo sanzionatorio fosse stata fatta correttamente, con valutazione della gravità, della durata, del grado di responsabilità e dell’impatto della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. t), d.lgs. 58/1998 (TUF)

    ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati

    La nozione di offerta al pubblico è ampia e non coincide con una specifica fattispecie contrattuale di diritto civile; rileva ogni iniziativa idonea a veicolare contenuti economici e giuridici sufficienti a orientare la decisione dell’investitore, anche tramite collocamento presso soggetti abilitati.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    L'offerta al pubblico di prodotti finanziari richiede la previa pubblicazione del prospetto informativo; la sua omissione integra la violazione sanzionata nel caso di specie.

  • art. 191, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro

    Si tratta di un illecito comune, non proprio, che non presuppone la titolarità di una specifica qualifica o carica sociale; ciò che conta è la partecipazione effettiva alla condotta vietata.

  • art. 195 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    La soppressione del comma nono non esclude la responsabilità dell'autore materiale o compartecipe dell'illecito; viene meno la sola responsabilità solidale in senso tradizionale, ma resta possibile il concorso di più responsabili nella medesima violazione.

  • art. 194-bis d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Nella determinazione della sanzione l'autorità e il giudice devono considerare le circostanze rilevanti e, tra queste, quelle elencate dalla norma, ma con valutazione di pertinenza caso per caso; non è necessario dare rilievo a tutti i parametri se la motivazione spiega quelli ritenuti prevalenti.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato solo in via comparativa: l'offerta al pubblico ex TUF condivide l'idea di una proposta rivolta a un numero indeterminato di destinatari in modo uniforme e standardizzato.

  • art. 1326 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di una vera proposta contrattuale, ma la Corte ha escluso che la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari si esaurisca nello schema civilistico della conclusione del contratto.

  • art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Richiamato per distinguere il caso dell'offerta uniforme al pubblico dalle ipotesi di prestazione di servizi di investimento, nelle quali la tutela è affidata a obblighi informativi individualizzati.

  • art. 97, comma 4, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Norma richiamata nel quadro dell’attività istruttoria e di vigilanza della CONSOB, con richiesta di chiarimenti e informazioni alla banca.

  • art. 3 l. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente nelle censure sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo, ma non accolto nei termini prospettati.

  • art. 6 l. 689/1981

    La Corte esclude che la sua disciplina imponga l’esonero del soggetto che ha concorso nell’illecito; viene menzionata per chiarire il venir meno della responsabilità solidale tradizionale degli enti.

  • art. 1 l. 689/1981

    Richiamato nel motivo sulla quantificazione della sanzione, nel contesto dei principi generali in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 11 l. 689/1981

    Richiamato nel motivo sulla quantificazione della sanzione, per la valutazione della gravità e dei criteri di commisurazione.

  • art. 2380-bis c.c.

    Invocato per sostenere che la responsabilità sarebbe riferibile solo ai titolari di funzioni gestorie; la Corte nega che la violazione contestata sia un illecito proprio.

  • art. 2381 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità organizzativa e gestoria, ma non ritenuto decisivo per escludere la partecipazione dell’incolpato.

  • art. 2396 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità per struttura societaria, ma non idoneo a limitare la sanzionabilità del soggetto partecipante all’illecito.

  • art. 2403 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo con riferimento al ruolo del collegio sindacale e alla struttura dei controlli, senza effetti decisivi nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile perché la Corte d'appello ha effettivamente esaminato i fatti storici rilevanti, e il ricorso mirava piuttosto a una diversa lettura delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori è rilevante solo se il fatto storico decisivo non sia stato considerato; qui il fatto era stato invece esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini del TUF, ha nozione ampia e funzionale alla tutela dell'investitore: può integrare la fattispecie qualunque comunicazione o iniziativa che presenti condizioni sufficienti a orientare la decisione di acquisto o sottoscrizione, anche se realizzata tramite collocamento presso soggetti abilitati e senza usare le forme tipiche della proposta contrattuale civilistica.
  • Quando la diffusione di strumenti finanziari avviene con condizioni uniformi e standardizzate rivolte a una platea indeterminata di destinatari, ricorre l'offerta al pubblico soggetta a prospetto; se invece l'operazione è individualizzata e legata a servizi di investimento con ordini e condizioni variabili, la tutela si sposta sugli obblighi informativi dell'intermediario verso il singolo cliente.
  • L'illecito amministrativo previsto per la violazione dell'obbligo di prospetto è un illecito comune: non richiede la titolarità formale di una specifica carica sociale o gestoria, ma è imputabile a chiunque abbia effettivamente concorso nella realizzazione della condotta vietata.
  • La soppressione di regole sulla responsabilità solidale non elimina la possibilità di imputare la sanzione a più soggetti che abbiano partecipato alla medesima violazione; ciò che rileva è l'apporto causale e consapevole di ciascuno nella consumazione dell'illecito.
  • Nella determinazione delle sanzioni amministrative in materia finanziaria, l'autorità e il giudice devono valutare i criteri normativi in modo selettivo e motivato, potendo attribuire prevalenza a quelli più significativi nel caso concreto, senza necessità di esaminare in modo analitico ogni parametro astrattamente previsto.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il fatto storico rilevante sia già stato preso in esame dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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