Cassazione Civile, Ordinanza n. 28924/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dei confini tra due fondi confinanti e dalla contrapposta domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società proprietaria di un fabbricato parzialmente sconfinante sul terreno altrui per circa 35 mq. In primo grado il Tribunale accoglie la domanda di accertamento dei confini e rigetta l'usucapione; in appello la società insiste per l'acquisto per usucapione del tratto di terreno occupato dal fabbricato, chiedendo in subordine l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Nel ricorso per cassazione la società deduce, con il primo motivo, omessa/errata valutazione delle prove e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il fabbricato sarebbe esistito almeno dal 1985. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1159 c.c., assumendo che l'acquisto del 2003 avrebbe compreso anche il terreno su cui insisteva il fabbricato e che ciò renderebbe configurabile la buona fede e quindi l'usucapione breve; la censura, tuttavia, introduce anche un tema non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente autosufficiente rispetto al giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le diverse rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata e non dimostra di essere stata devoluta in appello; inoltre non si confronta con la ratio decidendi della corte territoriale, fondata sulla mancanza di prova del possesso utile, sull'impossibilità di cumulare il possesso della società con quello del dante causa e sull'assenza di un titolo idoneo a fondare l'usucapione abbreviata. La ricorrente è stata inoltre onerata del pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando, in presenza di doppia conforme, non siano indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale richiede l'indicazione delle differenti ragioni di fatto delle due sentenze di merito.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma.
L'usucapione abbreviata richiede un possesso utile di durata decennale e un titolo idoneo; nella specie la Corte territoriale ha escluso tali presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'importo aggiuntivo richiamato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al thema decidendum del giudizio di appello; se il ricorrente prospetta un tema non emergente dalla sentenza impugnata, deve allegare e specificare dove lo abbia dedotto nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che non attacca gli argomenti decisivi posti a fondamento del rigetto nel merito.
- Per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. occorre allegare e provare un titolo idoneo e un possesso utile per il tempo richiesto; non è sufficiente una deduzione generica circa una pretesa buona fede dell'acquirente.
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