Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26525/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina da due contratti di leasing immobiliare stipulati da una società utilizzatrice con una società di leasing poi divenuta, per cessione del credito, la resistente. La concedente aveva chiesto la risoluzione dei contratti per inadempimento e la restituzione degli immobili; l'utilizzatrice aveva chiesto l'applicazione dell'art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni versati e la declaratoria di nullità del finanziamento per superamento dei tassi soglia, deducendo quindi usurarietà del rapporto. Il tribunale aveva qualificato il contratto come leasing traslativo e applicato l'art. 1526 c.c., operando compensazioni tra il credito dell'utilizzatrice per i canoni e i crediti della concedente per deterioramento, occupazione post-risoluzione ed equo compenso. In appello l'utilizzatrice aveva contestato la stima del deprezzamento del bene effettuata dal CTU e ribadito la nullità per usura; la corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame, riducendo l'importo riconosciuto alla concedente per duplicazione tra voci di danno, e rigettando il resto. In cassazione la società utilizzatrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1526 c.c. per errata valutazione del deprezzamento del bene e mancata rinnovazione della CTU; 2) violazione degli artt. 183 c.p.c., 644 c.p. e 1815 c.c. per il rigetto della domanda di nullità usuraria, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il superamento del tasso soglia o disporre nuova CTU, e che il tasso soglia sarebbe fatto notorio; 3) violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. per non avere la corte considerato il TEG comprensivo di tutte le voci dedotte e per avere reputato tardiva la produzione documentale in appello; 4) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per il mancato riconoscimento di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall'usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che l'art. 1526 c.c. non prevede un criterio legale di valutazione del deprezzamento basato sul valore di mercato e che la censura mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto svolto dal CTU e recepito dai giudici di merito. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'onere di allegazione e prova dell'usurarietà degli interessi moratori e rilevando che la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato il tasso soglia né assolto il relativo onere probatorio; ha inoltre condiviso la valutazione della corte territoriale sulla tardività della produzione documentale in appello e ha escluso che i decreti ministeriali sui tassi soglia siano fatto notorio o conoscenza doverosa ex iura novit curia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non contestava efficacemente la ratio decidendi della corte d'appello, che aveva comunque escluso la nullità per difetto di sufficienti allegazioni e per tardività dei documenti a supporto del calcolo del TEG. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, essendo venuta meno la pretesa risarcitoria per la mancata prova dell'usura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nelle vicende di leasing traslativo si applica il meccanismo restitutorio previsto per la risoluzione della vendita con riserva di proprietà; la norma non contiene, però, un autonomo criterio legale per la stima del deprezzamento basato sul valore di mercato.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione sull'usura e sulle allegazioni probatorie; la Corte non vi ravvisa violazione decisiva.

  • art. 644 c.p.

    È richiamato come parametro dell'usurarietà; la Corte ribadisce che l'asserito superamento del tasso soglia va allegato e provato nei suoi elementi costitutivi.

  • art. 1815 c.c.

    La nullità della clausola/usura e la conseguente non debenza degli interessi presuppongono la prova del superamento della soglia usuraria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'usurarietà grava sul debitore che la deduce, il quale deve allegare gli elementi necessari al calcolo del tasso e il parametro ministeriale rilevante.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    Le osservazioni alla CTU possono essere formulate nei termini previsti come difese/argomentazioni, ma ciò non consente la tardiva produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria patrimoniale presuppone la prova dell'illecito dedotto, che nel caso è mancata per l'infondatezza della censura sull'usura.

  • art. 2059 c.c.

    Anche il danno non patrimoniale è stato escluso quale conseguenza non provata della dedotta violazione usuraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. sez. un. 19597/2020

    "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"

    Costituisce il principio guida sul riparto dell'onere probatorio nelle controversie sull'usura degli interessi moratori.

  • Cass. sez. un. 5624/2022

    Le osservazioni alla CTU formulate in appello riguardano gli argomenti difensivi nei termini di legge, non la sanatoria della tardiva produzione di documenti nuovi.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul leasing traslativo, la stima del deprezzamento del bene e gli eventuali conguagli conseguenti alla risoluzione costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è deducibile una mera critica alla consulenza tecnica se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • La norma sull'effetto restitutorio del leasing traslativo non introduce un criterio legale autonomo e vincolante di determinazione del deprezzamento fondato sul valore di mercato; la valutazione resta affidata agli ordinari mezzi di accertamento tecnico e alla motivazione del giudice di merito.
  • Chi deduce la nullità di un contratto per usura deve allegare e provare in modo completo gli elementi necessari al calcolo del tasso effettivo globale e il parametro normativo di confronto; non basta una generica allegazione o una perizia di parte non adeguatamente supportata.
  • Il tasso soglia usurario non integra fatto notorio e non è conoscibile dal giudice per il solo principio iura novit curia, poiché deriva da decreti ministeriali che devono essere introdotti e valutati nel processo secondo le regole di allegazione e prova.
  • In appello non è consentito utilizzare la contestazione della consulenza tecnica come strumento per introdurre tardivamente nuovi documenti probatori non prodotti nei termini del primo grado.
  • Il mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'usura comporta il rigetto anche delle domande risarcitorie che da tale illiceità si pretendano derivate, sia patrimoniali sia non patrimoniali.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.