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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03508/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione di importo pari a euro 113,87, irrogata per violazione dell'art. 157, comma 6, Codice della strada, perché un autoveicolo era stato lasciato in sosta su area a pagamento senza esposizione del titolo. L'opponente aveva dedotto: la tardività dell'ordinanza-prefettizia, asseritamente emessa oltre il termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso; l'illegittimità dei provvedimenti istitutivi delle strisce blu per contrasto con gli artt. 7 e 3 Codice della strada; in appello, la mancata valutazione della contestazione sulla convocazione ad audizione, notificata tramite posta privata; e, più in generale, la cattiva ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla legittimità della sanzione e dei presupposti del parcheggio a pagamento. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 416 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto producibile oltre il termine di 10 giorni la relata di notifica della convocazione all'audizione; 2) violazione degli artt. 1335, 2729 e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la regolare ricezione della convocazione sulla base della sola relata; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla notificazione tramite servizio di posta privata, in asserita violazione della disciplina esclusiva del servizio postale per atti giudiziari; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto generiche le deduzioni sull'illegittimità della sanzione e della disciplina delle strisce blu; 5) vizio di motivazione e ulteriore doglianza sulla asserita contraddittorietà della decisione quanto alla genericità dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la statuizione del tribunale sulla tempestività del deposito della relata di notifica della convocazione all'audizione: tale documento non è infatti strettamente collegato all'atto sanzionatorio e, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la sua produzione è soggetta al termine preclusivo di 10 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 416 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'amministrazione può depositare senza limiti temporali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione; per gli altri documenti opera invece il regime preclusivo dell'art. 416 c.p.c.

  • art. 416 c.p.c.

    Per i documenti diversi da quelli strettamente connessi all'atto opposto, la produzione è preclusa se effettuata oltre il decimo giorno prima dell'udienza di discussione.

  • art. 203 Codice della strada

    Richiamato dal ricorrente quale norma relativa ai termini del procedimento di opposizione al verbale o al ricorso amministrativo.

  • art. 204 Codice della strada

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini per la definizione del procedimento prefettizio.

  • art. 157, comma 6, Codice della strada

    Norma sostanziale posta a base della sanzione per sosta senza esposizione del titolo di pagamento.

  • art. 7 Codice della strada

    Richiamato quanto all'asserita illegittimità dei provvedimenti istitutivi delle strisce blu e alla necessità di aree di sosta libera in prossimità della zona regolamentata.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di conoscibilità/ricezione della convocazione notificata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore presuntivo attribuito alla relata di notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'onere della prova dell'effettiva regolarità e legittimità della sanzione gravasse sull'amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia su una specifica eccezione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    Invocato per sostenere l'esclusiva riserva al fornitore del servizio universale delle notificazioni a mezzo posta connesse ad atti giudiziari.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso.

  • art. 116, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, ma non oggetto di specifica applicazione nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la documentazione dell'amministrazione è soggetta a un regime differenziato: gli atti direttamente relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione possono essere prodotti senza limiti temporali, mentre i documenti ulteriori devono essere depositati nel termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.
  • La relata di notifica della convocazione dell'interessato ad audizione personale non è documento strettamente collegato all'atto sanzionatorio; pertanto non gode del regime di produzione libera riservato agli atti dell'accertamento, ma è assoggettata alla preclusione del decimo giorno prima dell'udienza.
  • Qualora il giudice di merito qualifichi erroneamente come tempestivo il deposito di un documento soggetto a termine perentorio, la decisione è cassabile per violazione delle regole processuali sulla produzione documentale.
  • Quando viene censurata la legittimità della sanzione o dei presupposti del provvedimento amministrativo, la corretta allocazione dell'onere della prova deve essere verificata alla luce della struttura del giudizio di opposizione e delle allegazioni concretamente svolte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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