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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40728/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006, con i quali, a seguito di un accertamento svolto nei confronti della società partecipata mediante metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, era stato rideterminato il reddito d'impresa della società e, di riflesso, il reddito di partecipazione imputato ai soci. I contribuenti avevano contestato: l'infondatezza della pretesa verso la società, perché basata su presunzioni di secondo grado; l'erronea imputazione dei redditi ai soci; la violazione del divieto di doppia imposizione; la mancata prova della percezione degli utili; e l'errata quantificazione delle quote societarie possedute nel periodo d'imposta. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo non provata la mancata distribuzione degli utili extracontabili e insussistente una doppia imposizione giuridica. Nel giudizio di cassazione è poi intervenuta volontariamente l'erede di uno dei ricorrenti, dando atto che entrambi avevano aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e che, quindi, era venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e che ciò comportava il venir meno dell'interesse al ricorso. Ha inoltre osservato che la rinuncia non risultava notificata alla controparte nei modi richiesti dall'art. 390 c.p.c.; perciò l'atto non era idoneo a produrre l'estinzione del processo, ma determinava comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha anche richiamato, in tema di definizione agevolata, l'orientamento per cui non si applica la condanna alle spese e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; nel caso, era il fondamento dell'accertamento originario nei confronti della società partecipata.

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio comporta la sopravvenuta perdita di interesse alla coltivazione del ricorso e, nei casi previsti, l'estinzione del giudizio o comunque l'inammissibilità del ricorso.

  • legge 10 dicembre 2016, n. 225

    Norma di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per l'estinzione del giudizio nei casi di rinuncia o di definizione agevolata, ma nel caso concreto la mancata rituale notificazione della rinuncia ha impedito di dichiarare l'estinzione.

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; in mancanza non produce estinzione, ma rende il ricorso inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016

    La Corte esclude l'applicazione della regola generale sulle spese di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c. nelle controversie tributarie definite agevolmente, per non disincentivare l'adesione alla procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione dello stesso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia e manifesta l'impegno a rinunciare al giudizio, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse, se la rinuncia non è ritualmente perfezionata nei confronti delle parti costituite.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere idonea a determinare l'estinzione del processo, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori con il visto; se manca tale requisito, la conseguenza è l'inammissibilità e non l'estinzione.
  • Nelle controversie tributarie definite mediante adesione a procedure agevolate, non si applica automaticamente la condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c., poiché ciò sarebbe incompatibile con la ratio incentivante della disciplina.
  • Se la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la proposizione dell'impugnazione per effetto di una definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di adesione alla definizione agevolata e pagamento del dovuto, il giudizio può estinguersi o cessare la materia del contendere; in mancanza di prova o ritualità della rinuncia, però, il giudice può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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