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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27228/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Secondo l'Ufficio, l'atto del 30 novembre 2007, formalmente articolato come risoluzione di affitto d'azienda, cessione di ramo d'azienda e vendita di immobile, celava in realtà un'unica operazione economica di cessione d'azienda comprensiva dell'immobile, posta in essere per conseguire un indebito risparmio d'imposta. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la possibilità di riqualificare l'atto in base alla sostanza economica complessiva e al collegamento tra più negozi, richiamando anche il sopravvenuto quadro normativo e giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 20. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato l'identità dei soggetti acquirenti e l'appartenenza degli stessi al medesimo gruppo societario, circostanza che, a suo dire, corroborava la tesi dell'operazione unitaria e elusiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto del nuovo assetto normativo dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, come modificato dalla l. 205/2017 e qualificato come interpretazione autentica dalla l. 145/2018, la norma imponga di interpretare l'atto di registro solo sulla base degli elementi desumibili dal suo testo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo specifiche previsioni del testo unico. Richiamando le pronunce della Corte costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021, la Cassazione ha ritenuto applicabile tale disciplina anche agli atti anteriori ancora sub iudice. Ne è derivato che la pretesa dell'Ufficio di riqualificare l'operazione complessiva come cessione d'azienda era infondata e che anche il secondo motivo cadeva, perché la censura presupponeva proprio quel collegamento extratestuale ormai irrilevante ai fini dell'art. 20. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente prevalenza del consorzio intimato; il testo fornito si interrompe prima dell'eventuale statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; versione novellata: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"

    La Corte applica il testo come modificato dalla l. 205/2017 e interpretato autenticamente dalla l. 145/2018: nella registrazione rilevano solo gli elementi testuali dell'atto, non la complessiva operazione economica né gli atti collegati, salvo espressa previsione del testo unico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'onere probatorio; la Corte non fonda la decisione su un diverso riparto della prova, ma sulla irrilevanza degli elementi extratestuali ai fini della riqualificazione ex art. 20.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per entrambi i motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e omesso esame; la Corte respinge le censure.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nella formulazione del secondo motivo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è disattesa perché fondata su un profilo non più rilevante ai sensi dell'art. 20.

  • art. 1, comma 87, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    La Corte lo considera norma che ha riformulato l'art. 20 dell'imposta di registro introducendo il criterio testuale e l'esclusione degli elementi extratestuali.

  • art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    La Corte lo considera come disposizione che qualifica la modifica dell'art. 20 come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva nei giudizi pendenti.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire, per i giudizi ancora pendenti, sulla base del solo contenuto testuale dell'atto presentato a registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione normativa.
  • La norma sull'imposta di registro, nel testo novellato e qualificato come interpretazione autentica, si applica retroattivamente agli atti anteriori ancora sub iudice.
  • Non è consentito fondare la riqualificazione fiscale dell'atto sulla sola ricostruzione della complessiva operazione economica perseguita dalle parti se tale ricostruzione dipende da collegamenti negoziali esterni al testo dell'atto registrato.
  • Quando la censura di omesso esame riguarda un fatto che assume rilievo solo in funzione di un criterio interpretativo ormai escluso dalla disciplina applicabile, il motivo non può trovare accoglimento.
  • La decisione conferma che, ai fini dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, la natura di 'imposta d'atto' prevale sulla considerazione della causa economica complessiva dell'operazione, nei limiti fissati dal testo unico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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