Cassazione Civile, Ordinanza n. 33883/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'INPS del 20.11.2017, con il quale alla società veniva contestato un debito contributivo complessivo di euro 586.851,76 per il periodo 1.2.2012-30.6.2017, composto da contributi e sanzioni civili, in relazione a ferie non godute, permessi per festività soppresse non goduti e altre infrazioni. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione sul profilo della prescrizione; la corte d'appello aveva poi rigettato l'appello della società, affermando che il termine di 90 giorni dell'art. 14 l. n. 689/1981 riguardava le sole sanzioni amministrative e non le sanzioni civili, e che l'esonero contributivo per le giornate festive valeva solo per i lavoratori in cigs, mentre gli accordi aziendali sul godimento differito delle festività non incidevano sull'obbligazione contributiva, da assolvere anno per anno. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, sostenendo che la contestazione tardiva oltre 90 giorni avrebbe dovuto estinguere l'obbligazione di pagamento; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando insufficiente o fittizia motivazione sulla pretesa mancata corresponsione dei contributi per permessi, festività soppresse e ROL.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché, in via pregiudiziale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per effetto dello ius superveniens: la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater), aveva depositato la documentazione relativa alla definizione e il pagamento della prima rata, sicché, applicando l'art. 12-bis d.l. n. 84/2025 come norma di interpretazione autentica, la Corte ha ritenuto che ai fini dell'estinzione fosse sufficiente il versamento della prima o unica rata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese, richiamando la regola generale dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. e precisando che non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
termine di 90 giorni dalla contestazione
La ricorrente lo invocava come termine generale di estinzione dell'obbligazione di pagamento in caso di contestazione tardiva; la Corte non ha deciso nel merito della censura per sopravvenuta estinzione del giudizio.
Norma richiamata a fondamento della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute
Norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente al caso: ai fini dell'estinzione del giudizio è sufficiente il versamento della prima o unica rata, unitamente alla documentazione richiesta.
art. 1, commi 231 e segg., l. n. 197/2022
Costituisce la base della definizione agevolata alla quale la ricorrente ha aderito; la Corte valorizza la documentazione relativa alla definizione e ai pagamenti effettuati.
art. 1, comma 235, l. n. 197/2022
Richiamato dall'art. 12-bis d.l. n. 84/2025 come dichiarazione che deve essere prodotta nel giudizio ai fini dell'estinzione.
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
La Corte evidenzia che la formulazione originaria richiedeva il perfezionamento effettivo della definizione; il nuovo art. 12-bis chiarisce che esso si realizza già con il pagamento della prima o unica rata.
art. 1, comma 241, l. n. 197/2022
Norma richiamata per la documentazione da produrre ai fini della dichiarazione di estinzione.
art. 3-bis d.l. n. 202/2024, conv. in l. n. 15/2025
Richiamato dall'art. 12-bis d.l. n. 84/2025 quale ulteriore disciplina dei giudizi aventi a oggetto i debiti oggetto di definizione agevolata.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
In assenza di disposizioni speciali, la Corte applica la regola generale sulle spese del processo estinto, escludendo una pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che il contributo unificato aggiuntivo non si applica nel caso di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto nel merito o inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Quando interviene una norma sopravvenuta di interpretazione autentica che disciplina l'estinzione dei giudizi collegati a una definizione agevolata, il giudice deve applicarla anche ai processi pendenti.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, la produzione della documentazione richiesta e il versamento della prima o unica rata possono essere sufficienti, se così dispone la norma sopravvenuta.
- Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, il giudice non deve pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
- Nel processo estinto, in mancanza di diversa disciplina speciale, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica ai casi di estinzione del giudizio, ma solo alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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