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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24017/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un direttore di filiale di un istituto bancario e la banca cui era riferibile l'attività hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione contro un decreto ministeriale irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, in solido, per omessa segnalazione di operazioni sospette. I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 d.lgs. 231/2007 come introdotto dal d.lgs. 90/2017, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole del 2017. Secondo i ricorrenti, la norma sopravvenuta avrebbe dovuto applicarsi anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, e quindi al fatto contestato, con conseguente applicazione del nuovo apparato sanzionatorio previsto dall'art. 58 d.lgs. 231/2007, più mite rispetto al regime originario dell'art. 57, comma 4. Hanno inoltre valorizzato la relazione illustrativa governativa quale indice dell'intento legislativo di estendere il favor rei alle condotte pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la Corte d'appello aveva interpretato in modo erroneo l'art. 69 d.lgs. 231/2007, limitando indebitamente la retroattività della lex mitior alle sole violazioni anteriori al d.lgs. 231/2007. La Cassazione ha richiamato il proprio precedente orientamento e la successiva modifica legislativa del 2019, che ha chiarito espressamente l'ambito temporale della regola favorevole. Ha quindi affermato che il precetto applicabile resta quello vigente al tempo del fatto, ma che sul piano sanzionatorio occorre compiere in sede di merito un giudizio comparativo concreto tra il regime del 2007 e quello del 2017, comprensivo dei criteri di graduazione della sanzione. Non essendo tale valutazione di fatto possibile in sede di legittimità, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché applichi correttamente il principio di retroattività della disciplina più favorevole.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 4, d.lgs. 231/2007

    "l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata"

    costituiva il regime sanzionatorio originario applicabile al fatto prima della riforma del 2017.

  • art. 41 d.lgs. 231/2007

    "I soggetti indicati ... inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare ..."

    è il precetto vigente ratione temporis che descrive l'obbligo di segnalazione cui si riferisce la violazione contestata.

  • art. 58 d.lgs. 231/2007

    "ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro"

    è il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 90/2017, da confrontare con quello previgente per stabilire la disciplina più favorevole.

  • art. 69 d.lgs. 231/2007

    "Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole"

    deve essere letto nel senso che impone l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, senza distinguere tra fatti anteriori o successivi al d.lgs. 231/2007.

  • art. 67 d.lgs. 231/2007

    "il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore ... considerano ogni circostanza rilevante"

    ai fini della lex mitior occorre un apprezzamento concreto e complessivo delle circostanze rilevanti per individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole.

  • art. 1 legge n. 689/1981

    è richiamato come fondamento del principio di legalità che impone l'applicazione del precetto vigente al tempo del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 74, comma 1, d.lgs. 231/2007

    "dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

    la clausola di invarianza finanziaria non è idonea a escludere l'applicazione retroattiva della lex mitior.

  • art. 4, comma 1, lettera m), d.lgs. 125/2019

    ha modificato espressamente l'art. 69 chiarendo che il riferimento temporale è all'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 90/2017

    ha riscritto il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2007 e introdotto l'art. 69.

  • art. 8 e 8-bis legge n. 689/1981

    sono richiamati dall'art. 67 d.lgs. 231/2007 per concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la regola della legge più favorevole opera anche per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, salvo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo.
  • L'interpretazione della clausola sulla retroattività della lex mitior deve essere coerente con il dato letterale e con l'evoluzione normativa sopravvenuta; non è consentito introdurre limiti non previsti dalla legge, come quello della mancata adozione del provvedimento sanzionatorio alla data di entrata in vigore della riforma.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole, il giudice deve procedere a un confronto complessivo e concreto tra il vecchio e il nuovo regime, tenendo conto non solo dell'importo edittale astratto ma anche dei criteri legali di graduazione della sanzione.
  • Il precetto violato resta regolato dalla legge vigente al momento del fatto, mentre la disciplina sanzionatoria può essere oggetto di applicazione retroattiva se la legge sopravvenuta è più favorevole.
  • La valutazione della maggiore o minore favorevolezza del nuovo regime sanzionatorio richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non compibile direttamente in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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