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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37206/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da un ex dirigente Enel, iscritto prima del 1993 a un fondo di previdenza integrativa aziendale (prima PIA, poi Fondenel), che aveva ricevuto nel 2000 la liquidazione della prestazione e aveva subito una ritenuta Irpef in tassazione separata. Il contribuente sosteneva che una parte consistente delle somme non avesse natura reddituale, ma costituisse mero reintegro patrimoniale, oppure che dovesse comunque applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista per il rendimento dei capitali derivanti da contratti di capitalizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto sull'istanza, il ricorso era stato accolto in primo grado e poi in appello; in cassazione l'Agenzia aveva ottenuto cassazione con rinvio per difetto di motivazione sull'effettivo investimento delle somme sul mercato. In sede di rinvio la CTR aveva negato il rimborso ritenendo generiche le certificazioni Enel e insufficiente la perizia di parte, perché non provavano quale quota derivasse da un effettivo rendimento finanziario del capitale accantonato. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: violazione delle norme sulla tassazione dei fondi previdenziali e sui redditi di capitale; violazione del principio di non contestazione; violazione dei poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame della tipologia e quantificazione del rendimento; violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell'obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla precedente cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR in sede di rinvio: per i "vecchi iscritti" a fondi previdenziali aziendali la parte della prestazione eventualmente tassabile al 12,5% richiede la prova che il capitale accantonato sia stato effettivamente investito nel mercato di riferimento e che il rendimento derivi da tale investimento. Nel caso concreto, la documentazione prodotta era generica e la perizia di parte si fondava su un rendimento medio del patrimonio Enel, cioè su un dato attuariale interno, non su specifici investimenti delle somme accantonate. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., valorizzando le ammissioni degli stessi ricorrenti circa l'assenza di investimenti sul mercato finanziario, e ha negato che il giudice tributario dovesse supplire alle carenze probatorie attivando d'ufficio i poteri istruttori. Ne è seguita la conferma della tassazione separata ex artt. 16 e 17 TUIR sulle somme percepite e la condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo

    si applica solo alla quota di rendimento netto che derivi da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato di riferimento, in via di equiparazione ai redditi di capitale da contratti di capitalizzazione

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    si applicano alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione dei fondi previdenziali complementari per i vecchi iscritti

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della diversa qualificazione fiscale delle somme

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 669 del 1986, conv. in L. n. 30 del 1997

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la quota di prestazione assoggettabile all'aliquota del 12,5% grava sul contribuente che chiede il rimborso

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato perché l'Amministrazione aveva contestato la natura e la prova del rendimento, e comunque gli atti dei contribuenti contenevano ammissioni incompatibili con la tesi del rendimento tassabile al 12,5%

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa mancata contestazione

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    i poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di rinvio ha carattere chiuso e il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione

  • artt. 384 e 392 c.p.c.

    richiamati per sostenere la dedotta violazione dei limiti del giudizio di rinvio

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme processuali che delimitano i vizi deducibili in cassazione

Massime di principio

  • Per le prestazioni di fondi previdenziali integrativi erogate a soggetti iscritti prima del d.lgs. n. 124/1993, la parte di somma assoggettabile all'aliquota del 12,5% va limitata al solo rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento del capitale accantonato sul mercato di riferimento.
  • Il contribuente che chieda il rimborso dell'imposta trattenuta ha l'onere di provare, con elementi specifici e non generici, quale quota della prestazione sia effettivamente ascrivibile a rendimento da investimento; non è sufficiente un prospetto attuariale basato su medie del patrimonio complessivo dell'ente.
  • Le certificazioni del datore di lavoro o del fondo che si limitino a indicare importi complessivi o rendimenti calcolati secondo metodologie interne non dimostrano, da sole, l'effettivo investimento delle somme accantonate nel mercato finanziario o in altro mercato di riferimento.
  • Il principio di non contestazione non opera quando l'allegazione della parte sia smentita dalle stesse deduzioni e ammissioni contenute nei suoi atti o quando la controparte abbia comunque contestato la natura giuridica e fiscale del rendimento.
  • Nel processo tributario, i poteri istruttori ufficiosi del giudice hanno natura integrativa e non possono essere utilizzati per colmare la totale carenza probatoria della parte gravata dall'onere della prova.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di valutarne l'applicazione ai fatti già acquisiti senza poter procedere a una nuova ricostruzione istruttoria svincolata dai limiti del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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