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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00381/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La lavoratrice aveva attivato il rimedio amministrativo previsto dalla disciplina di settore e, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, la Corte d'appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva ritenuto applicabile la decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 22 del d.l. 7/1970, conv. in l. 83/1970, anche alle ipotesi di provvedimenti definitivi formatisi nell'ambito di procedure ex d.lgs. 124/2004, in caso di silenzio-rigetto sul ricorso al comitato regionale. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione dell'art. 22 citato, dell'art. 17 del d.lgs. 124/2004 e dell'art. 14 preleggi, sostenendo che la decadenza era stata applicata a un procedimento amministrativo diverso da quello contemplato dalla legge, la quale farebbe invece riferimento al ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola ex art. 11 d.lgs. 375/1993. In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 e 17 richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la decorrenza del termine decadenziale non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dal privato, poiché la decadenza ha natura pubblicistica e non è condizionabile dal comportamento delle parti. Il termine di 120 giorni decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo, indipendentemente dalla ragione della definitività: mancato o tardivo ricorso amministrativo, decisione sul ricorso, oppure decorso del termine per provvedere. È stata ritenuta irrilevante anche l'eventuale erronea indicazione dell'amministrazione sul tipo di ricorso da proporre, restando fermo solo l'eventuale profilo risarcitorio se ne ricorrano i presupposti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970

    termine di decadenza di 120 giorni

    il termine decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, a prescindere dal tipo di procedimento amministrativo e dalla causa della definitività.

  • art. 17 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970

    è richiamato insieme all'art. 22 ai fini del procedimento amministrativo e della decadenza, ma la Corte esclude che il diverso tipo di ricorso amministrativo incida sulla decorrenza del termine decadenziale.

  • art. 11 d.lgs. 375/1993

    è evocato dalla ricorrente come disciplina del procedimento amministrativo asseritamente pertinente, ma la Corte ne esclude la rilevanza ostativa rispetto alla decadenza.

  • art. 14 preleggi

    è invocato per sostenere l'interpretazione letterale/sistematica della disciplina, ma il motivo viene respinto.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la Corte esclude l'applicazione del regime di esenzione dalle spese processuali perché la domanda aveva ad oggetto solo l'accertamento del rapporto di lavoro e non anche prestazioni previdenziali conseguenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata dalla Corte per ribadire che la decadenza pubblicistica decorre da un provvedimento amministrativo definitivo e non è condizionata dal comportamento delle parti.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per proporre ricorso giudiziario contro un provvedimento amministrativo definitivo decorre dalla definitività dell'atto, non dal tipo concreto di procedimento amministrativo che il privato abbia attivato.
  • La decadenza di natura pubblicistica non è suscettibile di essere spostata o neutralizzata da errori del privato o da eventuali indicazioni inesatte dell'amministrazione sul rimedio da esperire.
  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale è sufficiente la formazione del provvedimento amministrativo definitivo, quale che ne sia la causa: mancato ricorso, tardivo ricorso, decisione sul ricorso o inutile decorso dei termini per provvedere.
  • L'eventuale erronea informazione amministrativa sul rimedio da utilizzare non incide sulla decadenza, potendo al più assumere rilievo sul piano risarcitorio, se ne ricorrono i presupposti.
  • Il beneficio dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. non opera quando la domanda abbia soltanto natura di accertamento del rapporto e non involga direttamente la prestazione previdenziale conseguenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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