Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/03/2023 n. 8854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nord Energia aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES (c.d. Robin tax) versata per gli anni 2011-2014 sostenendo di non rientrare nelle categorie soggette (produzione, trasmissione, dispersione, distribuzione o commercializzazione di energia elettrica). L'Agenzia impugnava le sentenze di merito che avevano accolto i ricorsi della contribuente con tre motivi: (i) omessa/insufficiente motivazione della sentenza di appello; (ii) errata esclusione di Nord Energia dal novero dei soggetti operanti nel settore della trasmissione, con riferimento a D.L. 112/2008 art. 81 comma 16 lett. c) e norme settoriali (D.L. 239/2003, D.Lgs. 79/1999); (iii) erronea interpretazione sulla riserva della trasmissione a Terna Spa (D.Lgs. 93/2011 e norme correlate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. fosse adeguata). Ha invece accolto i secondi motivi connessi ritenendo che, pur non svolgendo la trasmissione in senso strettamente tecnico come gestore di rete, Nord Energia operava comunque nel settore della trasmissione: la societa aveva costruito una linea di interconnessione Italia-Svizzera e beneficiava per 13 anni di una esenzione dall'accesso di terzi con facoltà di cedere diritti di transito, attivita rilevante nel settore della trasmissione. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, comma 16, lett. c)

    addizionale sul reddito delle societa' operanti nei settori di produzione, trasmissione, dispersione, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica

    La Corte interpreta la disposizione come rivolta a tutti i soggetti che svolgono la propria attivita' nel 'settore' della trasmissione, non solo agli operatori che esercitano la trasmissione in senso tecnico o come gestore di rete

  • D.L. 29 agosto 2003, n. 239, art. 1-quinquies, comma 6

    esenzione dall'obbligo di accesso di terzi per nuovi collegamenti di interconnessione per un periodo e una quota da valutarsi caso per caso

    Fornisce il titolo normativo per l'esenzione concessa a Nord Energia e giustifica la possibilita' per il privato di cedere diritti di accesso, circostanza che integra attivita operativa nel settore della trasmissione

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2 (definizioni), commi 24 e 25-bis

    definizione di 'trasmissione' e di 'gestore del sistema di trasmissione'

    Le definizioni servono a delimitare l'attivita' tecnica di trasmissione e la figura del gestore, ma non impediscono che soggetti che realizzano e sfruttano linee di interconnessione operino nel medesimo settore ai fini dell'applicazione della addizionale

  • D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, art. 34, comma 2

    introduzione della definizione di 25-bis per il gestore del sistema di trasmissione

    Conferma la riserva normativa della gestione ordinaria della rete a determinati soggetti, ma non esclude l'operativita' di altri soggetti in regime di esenzione o con modalita' particolari

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 360 c.p.c.

    regole sulla motivazione della sentenza e sui vizi di motivazione rilevabili in Cassazione

    La Corte ricorda i confini dell'omessa o apparente motivazione: la decisione e' nulla solo se mancante o formalmente contraddittoria; nel caso di specie la motivazione e' stata ritenuta adeguata

  • D.L. n. 138 del 2011 (richiamo a modifiche normative)

    richiamo all'individuazione dei destinatari dell'addizionale

    Sottolinea che l'individuazione dei soggetti gravati dall'addizionale e' ampia e riferita a chi opera nel settore, non limitata ai soli gestori tradizionali

Massime di principio

  • Per applicare tributi di settore va valutata la posizione sostanziale e l'attivita effettiva svolta nel settore, non solo la qualifica formale di gestore esclusivo.
  • La riserva normativa di gestione della rete a un ente (es. Terna) non esclude automaticamente l'inclusione di operatori che, per esenzioni o regimi speciali, realizzano e sfruttano infrastrutture di trasmissione.
  • La tassabilita' ai fini di imposte settoriali si estende a chi opera nel 'settore' con modalita' peculiari (es. cessione di diritti di transito su interconnessioni), se il quadro normativo riconosce tale attivita come parte integrante del settore.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria possono essere utili ma non vincolanti se contrastano con una lettura integrale della normativa e dell'attivita fattuale.
  • Quanto alla motivazione giudiziale, l'impugnazione per omessa motivazione ha successo solo se la decisione e' del tutto priva di argomentazione o affetta da argomentazioni talmente contraddittorie da rendere impossibile comprendere il percorso logico-giuridico adottato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.