Sentenza del 29/03/2023 n. 440 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 27 cartelle di pagamento e delle relative intimazioni notificate tra il 6 e il 12 dicembre 2016: il ricorrente contestava la validità della notifica (perché sulla relata il messo aveva scritto "trasferito" e invece sarebbe dovuta essere usata la procedura dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta), l'assenza di sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, la prescrizione breve e l'illegittima autenticazione da parte dell'agente della riscossione (richiamando art. 18 DPR 445/2000).
La decisione
La CTR ha respinto l'appello. Ha ritenuto valide le notificazioni perché il domicilio del ricorrente era effettivamente l'indirizzo dove il messo lo ha cercato, configurandosi quindi irreperibilità relativa e applicabilità dell'art. 140 c.p.c.: furono eseguite affissione dell'avviso di deposito e invio della raccomandata informativa allo stesso indirizzo. La dizione "trasferito" sulla relata è stata considerata priva di incidenza sulla validità della notifica. Gli avvisi di ricevimento non sottoscritti sono coerenti con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. Sull'eccezione di prescrizione, è stato confermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria del 31/10/2012 ha interrotto il decorso quinquennale per le cartelle già notificate; per le restanti, le intimazioni del 2016 sono intervenute prima della scadenza del quinquennio. Quanto all'autenticazione delle copie da parte del concessionario, la Corte ha ricordato che l'agente non è abilitato ma che le copie semplici hanno, fino a disconoscimento formale e tempestivo (artt. 214-215 c.p.c.), pieno valore probatorio ai sensi dell'art. 2719 c.c.; nel caso concreto non è stato effettuato il necessario disconoscimento nella prima udienza né è stato prodotto in appello un disconoscimento specifico e tempestivo. Infine, è legittima la costituzione in giudizio dell'ente riscossore con avvocato del libero foro (Cass. S.U. 30008/2019). Condanna alle spese in favore dell'Agenzia per Euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Regola la notificazione al soggetto relativamente irreperibile mediante affissione dell'avviso di deposito e invio di raccomandata informativa allo stesso indirizzo; applicata correttamente quando il domicilio è quello dove il messo ha cercato il destinatario.
art. 143 c.p.c.
Disciplina la notificazione nei casi di irreperibilità assoluta; la Corte rileva che l'uso dell'art. 140 anziché 143 non inficia la validità della notifica se, di fatto, si è trattato di irreperibilità relativa e sono state eseguite le formalità richieste dall'art. 140.
artt. 214 e 215 c.p.c.
Stabiliscono le conseguenze del disconoscimento dei documenti e i termini per proporlo: il disconoscimento deve essere espresso, specifico e tempestivo (di regola nella prima udienza successiva alla produzione) per obbligare la controparte al deposito degli originali.
art. 2719 c.c.
Attribuisce valore probatorio alle copie semplici dei documenti fino al disconoscimento; la mancata autenticazione da parte di soggetto non abilitato non toglie, di per sé, la valenza probatoria delle copie.
art. 18 DPR 445/2000
Riserva l'autenticazione delle copie ai pubblici ufficiali per i documenti da loro formati o detenuti; la giurisprudenza esclude che l'agente della riscossione sia abilitato ad attestare la conformità alle copie, ma l'effetto pratico è che l'autenticazione del concessionario è 'tamquam non esset' se non segue il tempestivo disconoscimento.
art. 11 D.Lgs. 546/1992
Non impedisce all'ente della riscossione di farsi assistere da un avvocato del libero foro; confermata la possibilità dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Cass. 30008/2019).
Massime di principio
- Se il messo ha cercato il destinatario al suo effettivo indirizzo di residenza e sono state eseguite le formalità dell'art. 140 c.p.c. (affissione avviso e invio raccomandata allo stesso indirizzo), la notifica è valida anche se sulla relata è stata annotata la dicitura "trasferito".
- La mancata sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento non preclude la validità della notifica quando la procedura adottata è quella sostitutiva prevista per la relativa irreperibilità (art. 140 c.p.c.).
- Le copie semplici di avvisi e documenti prodotti dalla riscossione conservano pieno valore probatorio ai sensi dell'art. 2719 c.c. fino a che non venga fatto, nella forma e nei termini previsti (artt. 214-215 c.p.c.), un disconoscimento espresso, specifico e tempestivo che obblighi al deposito degli originali.
- L'autenticazione apposta da un agente della riscossione non abilitato non invalida automaticamente la prova, ma è priva di efficacia autentificativa; l'onere probatorio può essere messo in crisi solo con un tempestivo e formale disconoscimento.
- La comunicazione di azioni esecutive/preavviso di iscrizione ipotecaria interrompe il termine quinquennale utile a far valere la prescrizione sulle cartelle già notificate.
- L'ente della riscossione può costituirsi in giudizio con avvocato del libero foro; l'art. 11 D.Lgs. 546/1992 non è ostativo a tale scelta alla luce della giurisprudenza di legittimità.
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