Sentenza del 29/03/2023 n. 175 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Riscossione - cartella di pagamento - mancata impugnazione in sede tributaria - diniego di sospensione dell'esecuzione - decadenza dal piano di rateazione - giurisdizione del giudice ordinario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego dell'ente impositore alla sospensione dell'esecuzione della cartella n.4820170004379021 e chiedeva l'abbinamento dei pagamenti effettuati al piano di rateizzazione già concesso, sostenendo di aver rispettato le condizioni del piano (versamento della prima rata nei termini e non aver omesso otto rate). L'Agenzia eccepiva la mancata impugnazione della cartella (quindi la sua definitività) e contestava che i pagamenti successivi alla notifica della cartella potessero essere imputati al piano di rateizzazione dal quale il contribuente era decaduto.
La decisione
Il giudice tributario ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice ordinario sul diniego impugnato. Ha ritenuto che la cartella fosse stata regolarmente notificata e non impugnata, consolidandosi così irreversibilmente; le questioni relative a pagamenti successivi alla notifica e alla decadenza dal piano di rateizzazione esulano dalla giurisdizione tributaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.934,00 oltre il 15% per spese generali e eventuali accessori.
Norme richiamate
art. 1, commi da 537 a 544, legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 1, commi 537-544 L. 228/2012
Prevede la disciplina della sospensione dell'esecuzione in relazione a piani di rateizzazione; nel caso concreto è stata interpretata nel senso che la tutela speciale relativa all'abbinamento dei pagamenti e alla sospensione va valutata rispetto alla situazione anteriore alla notifica della cartella, mentre pagamenti successivi alla notifica non possono automaticamente rinnovare i diritti derivanti dal piano dal quale il contribuente è decaduto.
Cass. SSUU, Ordinanza n. 7822/2020
Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020
Stabilisce che alla giurisdizione tributaria spettano i fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella; questioni successive alla notifica attengono alla giurisdizione ordinaria.
Cass. SSUU, Ordinanza n. 21642/2021
Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
Conferma il principio che le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti successivi alla validità della notifica competono al giudice ordinario, non alle Corti tributarie.
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini, essa si consolida e molte contestazioni successive (ad es. imputazione di pagamenti effettuati dopo la notifica, decadenza dal piano di rateizzazione) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Le Corti tributarie hanno competenza sui fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria verificatisi entro la notificazione della cartella; fatti e pagamenti successivi alla notifica devono essere tutelati davanti al giudice ordinario sotto la rubrica di legittimità dell'atto esecutivo o di rapporti tra contribuente e riscossore.
- Per preservare la possibilità di contestare la validità sostanziale della pretesa tributaria è fondamentale impugnare tempestivamente la cartella dinanzi al giudice tributario; la mancata impugnazione comporta il rischio di decadenza dal piano e di perdita della tutela tipica prevista per i piani di rateizzazione.
- I pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella non vengono automaticamente imputati al precedente piano di rateizzazione se il contribuente è già decaduto: in tal caso l'abbinamento e la relativa sospensione dell'esecuzione possono essere rimessi alla valutazione del giudice ordinario o a rimedi negoziali/amministrativi con l'agente della riscossione.
- In casi simili è opportuno conservare tutta la documentazione dei pagamenti, sollecitare formale richiesta di abbinamento all'agente della riscossione, valutare tempestivamente l'impugnazione della cartella e, se necessario, adire il giudice ordinario per questioni attinenti all'esecuzione e alla legittimità formale dell'atto esecutivo.
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