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Sentenza

Sentenza del 29/03/2023 n. 4128 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione n. 711-2021 con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa di €30.000 ex art. 303, comma 3, lett. e) DPR n. 43/1973 (TULD), a seguito di accertamento che ha rilevato un diverso valore delle merci rispetto a quanto dichiarato nella bolletta doganale IM4/T n. 640 N del 29.10.2018, con maggiori diritti doganali per complessivi €21.488,02. Il ricorso contestava, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, vizi di motivazione, la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore (art. 140 e 141 Reg. UE 2447/2015) e la proporzionalità della sanzione alla luce del nuovo Codice Doganale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia tempestivamente attivato il contraddittorio richiedendo documentazione già nel 2019 e nel 2021, documentazione che la società non ha fornito (peraltro comunicando la propria liquidazione volontaria). In sede di verifica sono emerse incongruenze documentali: discrepanze nei colli dichiarati rispetto a fattura e packing list, assenza di pagamenti di royalty per merce marcata e produzione/importazione in conto terzi non suffragata dal contratto di fornitura prodotto, e ampi ricarichi di prezzo (100%-300/400%) non adeguatamente giustificati. L'Ufficio ha legittimamente rideterminato il valore di transazione ai sensi dell'art. 141 Reg. UE 2447/2015 utilizzando la fattura emessa dalla PM TRADE nei confronti della ZEIS EXCELSA SPA e i dati della banca dati COGNOS/Theseus. La sanzione ai sensi dell'art. 303 TULD, applicata nella misura minima prevista, è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità e coerente con la giurisprudenza nazionale e comunitaria. Spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • DPR n. 43/1973 (TULD) art. 303, comma 3, lett. e)

    Norma sanzionatoria applicata per inesattezze dichiarative relative a qualità, quantità e valore delle merci; il Collegio ha confermato la legittimità della sanzione e la congruità della misura minima applicata nel caso concreto.

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), art. 70

    Stabilisce il valore di transazione come primario criterio di determinazione del valore in dogana; il Collegio ha ritenuto che il valore di transazione dichiarato non potesse essere riconosciuto alla luce dei dubbi emersi.

  • Reg. (UE) n. 2447/2015, artt. 140 e 141

    Disciplinano i criteri secondari e le modalità per la determinazione del valore in dogana; l'Ufficio ha correttamente utilizzato l'art. 141 per rideterminare il valore sulla base di elementi probatori alternativi (fattura interna e banche dati).

  • Reg. (UE) n. 852/2013 (richiamato come CDU)

    Citato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; il Collegio ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio poiché l'Ufficio aveva richiesto documentazione e motivato i dubbi.

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), art. 42

    Richiamato in subordine dal ricorrente in relazione alla declaratoria di illegittimità; il Collegio non ha ritenuto violato il principio richiamato, ritenendo corretta l'attività istruttoria dell'Ufficio.

  • D.lgs. n. 374/1990, art. 11

    Norma richiamata dal ricorrente; dal testo emerge che non ha portato a escludere la legittimità dell'operato dell'Ufficio nel caso concreto.

  • D.lgs. n. 472/1997, art. 13

    Richiamato dal ricorrente in tema di vizi di motivazione; il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dell'atto amministrativo impugnato.

  • D.L. n. 16/2012 (modifica art. 303 TULD)

    Citato in relazione all'irrigidimento della disciplina sanzionatoria per tutelare correttezza e completezza delle dichiarazioni doganali; il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina rafforzata.

  • Pronuncia Corte di Giustizia Causa C.-46/16 (09.11.2017)

    "l'Autorità competente può consultare tutte le fonti di informazione e le banche dati di cui dispone"

    La Corte conferma che l'amministrazione può utilizzare banche dati e fonti proprie per valutare e disapplicare il valore di transazione; il Collegio ha fatto riferimento a questo principio per avallare l'uso di COGNOS/Theseus.

  • Cassazione n. 19452/2020

    Richiamata per affermare la legittimità, effettività e proporzionalità della sanzione prevista dall'art. 303 TULD e la sua funzione dissuasiva.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione doganale solleva dubbi concreti sulla congruità del valore dichiarato, può richiedere documentazione e, in mancanza di elementi probatori convincenti, rideterminare il valore ai sensi dell'art. 141 del Reg. 2447/2015 utilizzando fatture pertinenti e banche dati (es. COGNOS/Theseus).
  • La tempestiva attivazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio è sufficiente, e la mancata produzione di documenti richiesti durante la verifica indebolisce fortemente la posizione del dichiarante.
  • Discrepanze tra packing list/fatture e dichiarazione doganale (numero colli, unità) e l'assenza di elementi che giustifichino pagamenti (es. royalty) o ampi 'ricarichi' sui prezzi di rivendita costituiscono indizi validi per la rideterminazione del valore.
  • Le banche dati e le fonti informative interne alle autorità doganali possono essere legittimamente consultate per valutare la coerenza dei valori dichiarati; non è obbligatorio che l'Ufficio richieda informazioni al produttore estero prima di disapplicare il metodo del valore di transazione.
  • La sanzione prevista dall'art. 303 TULD per inesattezze sostanziali è compatibile con i principi di proporzionalità ed efficacia: le impugnazioni devono dimostrare concretamente l'insussistenza delle irregolarità o fornire prove alternative robuste sul valore.
  • In caso di contenzioso, il contribuente dovrebbe conservare e produrre tempestivamente documenti quali conferme d'ordine, contratti di fornitura completi, evidenze dei pagamenti di royalty, dettagli sui prezzi praticati dal fornitore e documentazione che dimostri la titolarità del design/prototipi per sostenere il valore dichiarato.

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