Sentenza del 29/03/2023 n. 4128 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione n. 711-2021 con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa di €30.000 ex art. 303, comma 3, lett. e) DPR n. 43/1973 (TULD), a seguito di accertamento che ha rilevato un diverso valore delle merci rispetto a quanto dichiarato nella bolletta doganale IM4/T n. 640 N del 29.10.2018, con maggiori diritti doganali per complessivi €21.488,02. Il ricorso contestava, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, vizi di motivazione, la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore (art. 140 e 141 Reg. UE 2447/2015) e la proporzionalità della sanzione alla luce del nuovo Codice Doganale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia tempestivamente attivato il contraddittorio richiedendo documentazione già nel 2019 e nel 2021, documentazione che la società non ha fornito (peraltro comunicando la propria liquidazione volontaria). In sede di verifica sono emerse incongruenze documentali: discrepanze nei colli dichiarati rispetto a fattura e packing list, assenza di pagamenti di royalty per merce marcata e produzione/importazione in conto terzi non suffragata dal contratto di fornitura prodotto, e ampi ricarichi di prezzo (100%-300/400%) non adeguatamente giustificati. L'Ufficio ha legittimamente rideterminato il valore di transazione ai sensi dell'art. 141 Reg. UE 2447/2015 utilizzando la fattura emessa dalla PM TRADE nei confronti della ZEIS EXCELSA SPA e i dati della banca dati COGNOS/Theseus. La sanzione ai sensi dell'art. 303 TULD, applicata nella misura minima prevista, è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità e coerente con la giurisprudenza nazionale e comunitaria. Spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
DPR n. 43/1973 (TULD) art. 303, comma 3, lett. e)
Norma sanzionatoria applicata per inesattezze dichiarative relative a qualità, quantità e valore delle merci; il Collegio ha confermato la legittimità della sanzione e la congruità della misura minima applicata nel caso concreto.
Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), art. 70
Stabilisce il valore di transazione come primario criterio di determinazione del valore in dogana; il Collegio ha ritenuto che il valore di transazione dichiarato non potesse essere riconosciuto alla luce dei dubbi emersi.
Reg. (UE) n. 2447/2015, artt. 140 e 141
Disciplinano i criteri secondari e le modalità per la determinazione del valore in dogana; l'Ufficio ha correttamente utilizzato l'art. 141 per rideterminare il valore sulla base di elementi probatori alternativi (fattura interna e banche dati).
Reg. (UE) n. 852/2013 (richiamato come CDU)
Citato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; il Collegio ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio poiché l'Ufficio aveva richiesto documentazione e motivato i dubbi.
Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), art. 42
Richiamato in subordine dal ricorrente in relazione alla declaratoria di illegittimità; il Collegio non ha ritenuto violato il principio richiamato, ritenendo corretta l'attività istruttoria dell'Ufficio.
D.lgs. n. 374/1990, art. 11
Norma richiamata dal ricorrente; dal testo emerge che non ha portato a escludere la legittimità dell'operato dell'Ufficio nel caso concreto.
D.lgs. n. 472/1997, art. 13
Richiamato dal ricorrente in tema di vizi di motivazione; il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dell'atto amministrativo impugnato.
D.L. n. 16/2012 (modifica art. 303 TULD)
Citato in relazione all'irrigidimento della disciplina sanzionatoria per tutelare correttezza e completezza delle dichiarazioni doganali; il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina rafforzata.
Pronuncia Corte di Giustizia Causa C.-46/16 (09.11.2017)
"l'Autorità competente può consultare tutte le fonti di informazione e le banche dati di cui dispone"
La Corte conferma che l'amministrazione può utilizzare banche dati e fonti proprie per valutare e disapplicare il valore di transazione; il Collegio ha fatto riferimento a questo principio per avallare l'uso di COGNOS/Theseus.
Cassazione n. 19452/2020
Richiamata per affermare la legittimità, effettività e proporzionalità della sanzione prevista dall'art. 303 TULD e la sua funzione dissuasiva.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione doganale solleva dubbi concreti sulla congruità del valore dichiarato, può richiedere documentazione e, in mancanza di elementi probatori convincenti, rideterminare il valore ai sensi dell'art. 141 del Reg. 2447/2015 utilizzando fatture pertinenti e banche dati (es. COGNOS/Theseus).
- La tempestiva attivazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio è sufficiente, e la mancata produzione di documenti richiesti durante la verifica indebolisce fortemente la posizione del dichiarante.
- Discrepanze tra packing list/fatture e dichiarazione doganale (numero colli, unità) e l'assenza di elementi che giustifichino pagamenti (es. royalty) o ampi 'ricarichi' sui prezzi di rivendita costituiscono indizi validi per la rideterminazione del valore.
- Le banche dati e le fonti informative interne alle autorità doganali possono essere legittimamente consultate per valutare la coerenza dei valori dichiarati; non è obbligatorio che l'Ufficio richieda informazioni al produttore estero prima di disapplicare il metodo del valore di transazione.
- La sanzione prevista dall'art. 303 TULD per inesattezze sostanziali è compatibile con i principi di proporzionalità ed efficacia: le impugnazioni devono dimostrare concretamente l'insussistenza delle irregolarità o fornire prove alternative robuste sul valore.
- In caso di contenzioso, il contribuente dovrebbe conservare e produrre tempestivamente documenti quali conferme d'ordine, contratti di fornitura completi, evidenze dei pagamenti di royalty, dettagli sui prezzi praticati dal fornitore e documentazione che dimostri la titolarità del design/prototipi per sostenere il valore dichiarato.
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