Sentenza del 29/03/2023 n. 4285 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120229003848518000 (importo complessivo €213.728,56) relativa a 4 cartelle e dell'estratto di ruolo (6 cartelle): il ricorrente deduce la mancata notifica delle cartelle prodromiche, difetto di motivazione dell'intimazione, prescrizione quinquennale dei tributi e di sanzioni e interessi, decadenza ex art. 25 DPR 602/73; chiede l'annullamento degli atti. Sostiene di avere interesse qualificato ex comma 4bis art.12 DPR 602/73 per esigenze connesse a procedure di appalto e al possesso di crediti verso pubbliche amministrazioni.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto la propria giurisdizione tributaria e dichiarato ammissibile il ricorso solo in parte. Ha escluso la propria giurisdizione sulle pretese non tributarie (INAIL) relative alla cartella sub 3. Ha ritenuto provata e quindi valide le notifiche delle maggiori cartelle (mediante PEC o raccomandata/A/R consegnata a addetto alla ricezione) e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per le cartelle correttamente notificate (anche in considerazione di precedenti avvisi di intimazione, istanze di rateizzazione e pagamenti parziali che dimostrano conoscenza). Ha invece accolto il ricorso con riferimento alla cartella n. 07120170003029106000 (tassa automobilistica 2011 - sub 1), per intervenuta prescrizione (termine triennale maturato prima della sospensione Covid). Per il resto il ricorso è rigettato. Spese di giudizio condannate al ricorrente per €3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
DPR 602/1973 art. 12, comma 4bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto ... o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici ... o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo: è possibile impugnare le cartelle riportate nell'estratto solo se non sono state validamente notificate e il contribuente dimostra un interesse qualificato (es. pregiudizio per appalti o riscossione crediti pubblici).
La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dall'INI-PEC ... In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 600/1973.
Autorizza la notifica diretta delle cartelle via PEC verso imprese e società; la validità della notifica si valuta con riferimento alle ricevute di invio/consegna e non richiede l'uso esclusivo di un indirizzo PEC indicato in pubblici elenchi a carico del mittente.
Disciplina l'uso della PEC e le conseguenze della casella satura, nonché il perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario.
Stabilisce modalità operative e regole di perfezionamento della notifica via PEC; norma di riferimento anche per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 2 e art. 19
Art. 2: competenza del giudice tributario (esclude dalla giurisdizione tributaria la fase esecutiva forzata); Art. 19: principio di autonoma impugnabilità degli atti e principio che ogni atto puo' essere impugnato solo per vizi propri, rilevante per escludere contestazioni sulla cartella quando la stessa sia stata regolarmente notificata.
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), artt. 6-bis e 6-ter
Predispongono gli indici pubblici degli indirizzi PEC per imprese e pubbliche amministrazioni (INI-PEC e indice dei domicili digitali), ma non impongono la nullità della notifica tributaria se il mittente usa un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché emerga chiaramente la provenienza e non sia provato un pregiudizio concreto.
Normativa postale (D.M. 9/4/2001 artt. 32, 39, 40)
Regolano la validità della consegna di raccomandate: la consegna del plico a titolare o a persona addetta, con firma sul registro e sull'A/R, è prova valida di notifica; la consegna a portiere o addetto è legittima e presunta corretta salvo querela di falso.
CAD art. 22 comma 3 e giurisprudenza SS.UU. (formati firma digitale)
Le copie per immagine su supporto informatico hanno efficacia probatoria dell'originale; i formati di firma digitale PAdES (pdf) e CAdES (p7m) sono entrambi ammissibili ed equivalenti.
Giurisprudenza rilevante (Cass. SS.UU. n. 19707/2015; Cass. n. 982/2023; SS.UU. 15979/2022; Cass. 16098/2018 e altre)
Principi consolidati: l'estratto di ruolo è impugnabile solo in presenza dei presupposti dell'art.12,4bis; la notifica via PEC da indirizzo non presente nei registri non è automaticamente nulla se il destinatario non prova un pregiudizio concreto; la conoscenza della cartella (es. tramite istanza di rateizzazione o pagamenti) preclude successivi ricorsi tardivi avverso estratti di ruolo.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse qualificato (art.12 comma 4bis DPR 602/73) e la mancata o non valida notifica delle cartelle riportate nell'estratto; in assenza di questi presupposti il ricorso è inammissibile.
- La notifica della cartella via PEC è valida se dal flusso di certificazione (ricevute di accettazione e consegna) risulta la provenienza e la consegna; l'uso di un indirizzo PEC del mittente non ricompreso nei registri pubblici non determina automaticamente nullità, salvo prova del pregiudizio concreto per la difesa.
- Se la cartella è stata regolarmente notificata, eventuali vizi relativi al contenuto della cartella dovevano essere impugnati nei termini avverso la cartella stessa; non è possibile riaprire i termini impugnatori tramite una successiva impugnazione dell'estratto di ruolo per vicende già conosciute dal contribuente.
- La consegna della raccomandata A/R a portiere o ad addetto alla ricezione è valida e produce presunzione di conoscenza salvo querela di falso; le contestazioni vanno tempestivamente documentate con querela di falso ove si sostenga l'inesistenza del rapporto tra consegnatario e destinatario.
- La prescrizione va valutata in relazione alla natura del tributo: tasse automobilistiche generalmente triennali; diritti camerali quinquennali; imposte come IRAP/IVA/IRES, salvo diversa previsione, sono soggette al termine ordinario decennale. La notificazione della cartella interrompe il decorso della prescrizione quando valida.
- Le eccezioni introdotte dopo la costituzione della controparte (motivi aggiunti in memoria) sono inammissibili se non notificate alle controparti nei termini previsti (art.24 D.Lgs. 546/92); i nuovi vizi di fatto e diritto devono essere allegati e notificati per consentire il contraddittorio.
- I file allegati alla PEC in formato PDF o P7M sono entrambi ammissibili per la notifica; non è richiesta la firma digitale in p7m per la copia su supporto informatico della cartella originariamente analogica.
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