Sentenza del 29/03/2023 n. 8858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la conferma della riduzione TARI riconosciuta alla contribuente per l'anno 2015, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147: sosteneva che l'accordo del 2010 e la determina dirigenziale riguardavano solo la TARSU per gli anni 2006-2009 e non potevano produrre effetti per il 2015, e che per il 2015 il servizio era organizzato con il sistema "porta a porta" (come documentato da nota e contratto di appalto), quindi non avrebbe dovuto essere riconosciuta la riduzione già fissata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva integralmente confermato il primo giudice. La Corte ha ritenuto infondata la censura normativa e ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le riduzioni tecniche della TARI (L. n.147/2013, commi 656 e 657) spettano quando il servizio di raccolta, se pur istituito, non venga concretamente svolto in una zona di significativa estensione; ha altresì precisato che l'accertamento sulle modalità di erogazione è di merito e soggetto a verifica per ciascun periodo d'imposta. La Corte ha valutato che il giudice di merito aveva specificamente accertato l'insussistenza di un mutamento nel sistema di raccolta relativo all'Interporto Campano rispetto al periodo 2006-2009 e che le doglianze del Comune erano in realtà contestazioni di fatto inammissibili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al possibile versamento di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 656 e 657
Prevedono riduzioni tecniche della TARI: comma 657 consente riduzione fino al 40% quando il servizio, pur istituito, non venga concretamente svolto in una zona di significativa estensione; comma 656 riguarda riduzioni fino al 20% per casi di omesso svolgimento totale o gravi disfunzioni. Le riduzioni spettano ope legis a fronte della sussistenza dei presupposti oggettivi, il contribuente deve provarne i presupposti per beneficiarne ulteriormente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza del Comune come in realtà sindacato di fatto sui risultati probatori dei giudici di merito, quindi non idonea a fondare la cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore della parte soccombente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del Comune.
Massime di principio
- La spettanza e la misura delle riduzioni TARI vanno valutate per ciascun periodo d'imposta: condizioni e modalità di raccolta possono variare nel tempo e richiedono accertamento specifico per ogni anno.
- Le riduzioni tecniche previste dalla L. n.147/2013 spettano ope legis quando ricorrono i presupposti oggettivi (omesso o parziale svolgimento del servizio in una zona di significativa estensione); il contribuente deve allegare e dimostrare i presupposti per ottenere la riduzione e per ogni maggior graduazione della stessa.
- La valutazione se una zona sia di 'significativa estensione' e la quantificazione della riduzione sono questioni di merito svolte dal giudice di primo grado e di gravame; in Cassazione non è consentito un riesame libero delle risultanze probatorie.
- La natura pubblica o privata dell'area non incide di per sé sulla spettanza della riduzione: rileva la concreta impossibilità o difficoltà di fruizione del servizio tale da richiedere interventi sostitutivi.
- La riduzione non è un risarcimento né una sanzione verso il Comune per inadempimenti, ma uno strumento di temperamento dell'imposizione rapportato ai costi effettivamente sopportabili o evitati dall'utente.
- Accordi e determine comunali relativi a specifici periodi (es. 2006-2009) non producono automaticamente effetti per anni successivi: il giudice deve verificare l'esistenza di mutamenti organizzativi o perdurante applicazione delle medesime condizioni per l'anno contestato.
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