Cassazione Penale, Sentenza n. 18538/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della struttura turistico-ricettiva "Palascia Welliness Relais" per il reato di lottizzazione abusiva materiale. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 30 e 44, comma 1, lett. C) del d.P.R. n. 380/2001, nonché di norme costituzionali e processuali, sostenendo che il reato era già prescritto al 6 febbraio 2021 in quanto il pergolato (ultimo atto edificatorio) era stato ultimato anteriormente (documentato dalla SCIA e dall'autorizzazione paesaggistica del 2016). Contestava inoltre che la sostituzione della copertura costituisse un nuovo atto consumativo: secondo la difesa si era trattato di un mero posizionamento di un telo poi divelto dal vento, e non di un'intervento idoneo a prolungare il programma lottizzatorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il momento consumativo della lottizzazione abusiva si individua nell'ultimo atto integrante la condotta illecita e ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito in base alla quale tra luglio 2018 e luglio 2020 vi era stata la sostituzione della copertura (da telo a "cannucciato"), evento idoneo a caratterizzare un ultimo atto lesivo e a impedire la prescrizione alla data dedotta dalla difesa. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in sede di cassazione contro ordinanze di sequestro (ammesse solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali) e ha ordinato che il ricorrente sostenga le spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 30
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo a violazioni urbanistiche; la Corte la prende come riferimento per la configurazione della lottizzazione abusiva nel contesto del procedimento.
d.P.R. n. 380/2001, art. 44 comma 1 lett. C)
Specifica fattispecie di illecito urbanistico (lottizzazione abusiva) contestata: la Corte valuta il momento consumativo della fattispecie in relazione all'ultimo atto materiale.
Richiamato tra le norme penali ambientali/paesaggistiche connesse agli interventi edilizi; impiegato come elemento del quadro normativo contestuale.
Cost., art. 25 comma 2
Cennata dalla difesa in tema di garanzie processuali/prescrizione; la Corte non rileva violazione di questo principio nello svolgimento del procedimento cautelare.
Codice penale, art. 158 comma 1 (prescrizione)
Norma sulla prescrizione del reato; centrale nella censura del ricorrente che sosteneva l'intervenuta prescrizione, ma la Corte ritiene che il termine non fosse ancora decorso poiché persistette un atto idoneo a far decorrere la consumazione in epoca successiva.
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato dalla difesa in ordine a irregolarità procedurali; la Corte ritiene che non ricorra violazione di legge rilevante ai fini di cassazione per l'ordinanza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 325
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: la Corte sottolinea la limitata operatività del sindacato in questa sede (ammesso solo per violazione di legge).
Codice di procedura penale, art. 606 lett. E)
Richiamata indirettamente nella giurisprudenza della Corte come il motivo specifico attraverso il quale può essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte precisa che il ricorso proposto non aveva tale struttura autonoma e specifica.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte dispone l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese.
Massime di principio
- Nel reato di lottizzazione abusiva materiale il momento consumativo si individua nell'ultimo atto che integra la condotta illecita (es.: ultimazione di manufatti, opere di urbanizzazione o atti di trasferimento), e solo da tale momento decorre il termine di prescrizione.
- Interventi successivi che modificano o 'completano' l'opera (anche sostituzione di elementi come coperture) possono costituire l'ultimo atto consumativo e quindi impedire che il reato si sia già prescritto.
- In sede di cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo il sindacato è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi), ma non la semplice rimessa in discussione dei fatti o la critica alla valutazione probatoria dei giudici di merito.
- La prova documentale offerta dalla difesa (fotografie, verbali) può essere rilevante per chiedere dissequestro o contestare la decorrenza della prescrizione, ma la valutazione della rilevanza e della databilità degli atti è rimessa ai giudici di merito salvo macroscopici vizi di motivazione.
- Se la prescrizione dovesse intervenire successivamente rispetto al provvedimento cautelare, l'interessato conserva la possibilità di farne valere gli effetti nel prosieguo del procedimento e di chiedere la restituzione dei beni sequestrati.
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