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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18538/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della struttura turistico-ricettiva "Palascia Welliness Relais" per il reato di lottizzazione abusiva materiale. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 30 e 44, comma 1, lett. C) del d.P.R. n. 380/2001, nonché di norme costituzionali e processuali, sostenendo che il reato era già prescritto al 6 febbraio 2021 in quanto il pergolato (ultimo atto edificatorio) era stato ultimato anteriormente (documentato dalla SCIA e dall'autorizzazione paesaggistica del 2016). Contestava inoltre che la sostituzione della copertura costituisse un nuovo atto consumativo: secondo la difesa si era trattato di un mero posizionamento di un telo poi divelto dal vento, e non di un'intervento idoneo a prolungare il programma lottizzatorio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il momento consumativo della lottizzazione abusiva si individua nell'ultimo atto integrante la condotta illecita e ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito in base alla quale tra luglio 2018 e luglio 2020 vi era stata la sostituzione della copertura (da telo a "cannucciato"), evento idoneo a caratterizzare un ultimo atto lesivo e a impedire la prescrizione alla data dedotta dalla difesa. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in sede di cassazione contro ordinanze di sequestro (ammesse solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali) e ha ordinato che il ricorrente sostenga le spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 30

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo a violazioni urbanistiche; la Corte la prende come riferimento per la configurazione della lottizzazione abusiva nel contesto del procedimento.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44 comma 1 lett. C)

    Specifica fattispecie di illecito urbanistico (lottizzazione abusiva) contestata: la Corte valuta il momento consumativo della fattispecie in relazione all'ultimo atto materiale.

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181

    Richiamato tra le norme penali ambientali/paesaggistiche connesse agli interventi edilizi; impiegato come elemento del quadro normativo contestuale.

  • Cost., art. 25 comma 2

    Cennata dalla difesa in tema di garanzie processuali/prescrizione; la Corte non rileva violazione di questo principio nello svolgimento del procedimento cautelare.

  • Codice penale, art. 158 comma 1 (prescrizione)

    Norma sulla prescrizione del reato; centrale nella censura del ricorrente che sosteneva l'intervenuta prescrizione, ma la Corte ritiene che il termine non fosse ancora decorso poiché persistette un atto idoneo a far decorrere la consumazione in epoca successiva.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Richiamato dalla difesa in ordine a irregolarità procedurali; la Corte ritiene che non ricorra violazione di legge rilevante ai fini di cassazione per l'ordinanza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: la Corte sottolinea la limitata operatività del sindacato in questa sede (ammesso solo per violazione di legge).

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. E)

    Richiamata indirettamente nella giurisprudenza della Corte come il motivo specifico attraverso il quale può essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte precisa che il ricorso proposto non aveva tale struttura autonoma e specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte dispone l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese.

Massime di principio

  • Nel reato di lottizzazione abusiva materiale il momento consumativo si individua nell'ultimo atto che integra la condotta illecita (es.: ultimazione di manufatti, opere di urbanizzazione o atti di trasferimento), e solo da tale momento decorre il termine di prescrizione.
  • Interventi successivi che modificano o 'completano' l'opera (anche sostituzione di elementi come coperture) possono costituire l'ultimo atto consumativo e quindi impedire che il reato si sia già prescritto.
  • In sede di cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo il sindacato è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi), ma non la semplice rimessa in discussione dei fatti o la critica alla valutazione probatoria dei giudici di merito.
  • La prova documentale offerta dalla difesa (fotografie, verbali) può essere rilevante per chiedere dissequestro o contestare la decorrenza della prescrizione, ma la valutazione della rilevanza e della databilità degli atti è rimessa ai giudici di merito salvo macroscopici vizi di motivazione.
  • Se la prescrizione dovesse intervenire successivamente rispetto al provvedimento cautelare, l'interessato conserva la possibilità di farne valere gli effetti nel prosieguo del procedimento e di chiedere la restituzione dei beni sequestrati.

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