Cassazione Penale, Sentenza n. 18516/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati in materia di stupefacenti (detenzione in concorso) lamentando: 1) vizio di motivazione e illegittima utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato Latorraca (violazione art. 192 c.p.p.), con assenza di riscontri e incoerenze nelle dichiarazioni; 2) mancato riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, per aver valutato solo il dato ponderale senza considerare mezzi, modalità e assenza di sistematicità; 3) errori nel trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e quantificazione dell'aumento per continuazione interna).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, censure di merito o generiche e che non legittimassero la revisione in sede di legittimità: la motivazione delle decisioni di primo e secondo grado (c.d. "doppia conforme") è risultata congrua e non manifestamente illogica; le dichiarazioni del coimputato sono state valutate compatibilmente con i riscontri obiettivi (sms, rinvenimento dello zaino, esiti delle analisi e informazioni rese dall'amico che custodiva lo zaino) e pertanto idonee a formare elemento di prova; la Corte ha correttamente escluso la sussistenza della lieve entità alla luce del notevole quantitativo, della tipologia e del confezionamento delle sostanze; ha altresì legittimamente negato le attenuanti generiche per mancata prova di elementi positivi e ritenuto congrua la quantificazione dell'aumento per continuazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito (pena e multa irrogate nei gradi inferiori) è stata di fatto confermata.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81 c.p.
Regola la determinazione della pena in caso di concorso formale o materiale di reati; qui rilevante per la quantificazione complessiva della responsabilità.
Codice penale, art. 110 c.p.
Disciplina il concorso di persone nel reato; richiamato per qualificare la responsabilità in concorso tra Ibro e Latorraca.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
Commi 1 e 4 concernono le fattispecie di reato in materia di stupefacenti (traffico, detenzione) e le relative penalità; il comma 5 disciplina la fattispecie di lieve entità richiedendo una valutazione complessiva di quantità, qualità, modalità e circostanze per escludere o riconoscere la lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 192 c.p.p.
Regole sull'uso delle dichiarazioni del chiamante/correi (escussione del dichiarante e valore probatorio); impugnato dal ricorrente ma ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito in presenza di riscontri.
Codice di procedura penale, art. 546 c.p.p.
Norme sul giudizio abbreviato; contesto procedurale del procedimento di primo grado con cui è stata resa la condanna.
Codice di procedura penale, art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; qui usato per inquadrare le doglianze (violazione di legge e vizio di motivazione) e per valutarne l'ammissibilità.
Codice penale, art. 62-bis c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; dopo la riforma richiede elementi positivi e non si limita allo stato di incensuratezza per riconoscere la diminuente.
Codice penale, art. 133 c.p.
Criteri direttivi per la determinazione della pena; richiamato per la legittimità della discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena tra minimo e massimo.
Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità, qui applicata con applicazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale che disciplina la trattazione di taluni ricorsi in Cassazione (contestuale menzione dell'articolo come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso).
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non rifaʼ il giudizio di merito né rivaluta la prova: censure che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione della credibilità o dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Le dichiarazioni di un coimputato possono essere utilizzate come prova se supportate da riscontri oggettivi che le colleghino alla responsabilità personale dell'imputato (contatti telefonici, rinvenimento materiale, riscontri testimoniali o tecnici).
- Per il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativi (quantità, qualità della sostanza, modalità, organizzazione): un elevato quantitativo o altri indici espressivi possono essere determinanti e assorbire gli altri fattori.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima se non emergono elementi positivi a favore dell'imputato; lo stato di incensuratezza da solo non basta più dopo la riforma.
- La quantificazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifesta abuso di discrezionalità.
- Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni coerenti e collegate (c.d. "doppia conforme"), la Corte di legittimità può considerare l'insieme motivazionale unitariamente: ciò rafforza la difficoltà per il ricorrente di ottenere l'ammissione del ricorso per questioni di fatto.
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