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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18524/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) sostenendo: 1) la prescrizione del reato, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 (periodo emergenziale 9/3/2020-11/5/2020), mentre nel periodo di sospensione non erano pendenti termini processuali per atti specifici né era stato fissato alcun termine; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. con riferimento al contestato superamento del minimo edittale senza adeguata motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha affermato che la sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 si applica solo se, nel periodo emergenziale, risultavano effettivamente pendenti termini processuali per il compimento di singoli atti. Nel caso di specie, tra il deposito dell'impugnazione e l'emissione del decreto di citazione (emesso il 4/12/2020) non sussisteva un termine di legge determinato (l'unico atto doveva essere emesso "senza ritardo" ai sensi dell'art. 601 c.p.p.), per cui la sospensione non ha operato. Tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 24/11/2014 e che il termine prescrizionale ordinario per il reato (sei anni ai sensi dell'art. 157 c.p.) è maturato il 24/11/2020, il reato risultava estinto per prescrizione al momento del decreto di citazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che individua il reato contestato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) oggetto del procedimento; da questa norma deriva la qualificazione del fatto e la pena base da considerare ai fini prescrizionali e di determinazione della pena

  • codice penale, art. 157, comma 1

    "termine prescrizionale ordinario"

    Stabilisce la durata ordinaria della prescrizione per il reato in questione (utilizzata per calcolare il termine di sei anni)

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2

    "sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020"

    La Corte interpreta questa sospensione come operativa soltanto nei procedimenti in cui, nel periodo indicato, fossero effettivamente pendenti termini per il compimento di specifici atti; non si applica se non esisteva un termine procedurale già decorrente

  • codice di procedura penale, art. 601, comma 1

    Il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve essere adottato "senza ritardo" e quindi non entro un termine determinato dalla legge; questa natura implica che la sospensione emergenziale non lo riguarda

  • codice di procedura penale, art. 172

    Riferimento al concetto di "termine pendente"; la Corte usa il principio che la sospensione opera solo se esisteva un termine pendente ai sensi di questa norma

  • codice penale, art. 161, comma 2

    Richiamato in relazione al computo della prescrizione e alle condizioni per la maturazione del termine quando si susseguono atti interruttivi

  • codice penale, art. 133

    Norma sulla determinazione della pena: oggetto del secondo motivo (contestazione dell'adeguata motivazione se la pena supera il minimo edittale); tuttavia il motivo è stato assorbito dal primo motivo

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza Covid si applica solo se, nel periodo indicato, esistevano termini processuali effettivamente pendenti per il compimento di atti determinati; in assenza di tali termini la sospensione non opera.
  • Un atto da compiere "senza ritardo" (es. decreto di citazione ex art. 601 c.p.p.) non costituisce un termine determinato ai fini dell'applicazione della sospensione emergenziale.
  • Per valutare la prescrizione occorre calcolare con precisione le date degli ultimi atti interruttivi e verificare se, alla luce delle sospensioni applicabili, il termine prescrizionale è maturato prima dell'adozione dell'atto successivo che avrebbe dovuto interrompere o sospendere la prescrizione.
  • In cassazione, l'eccezione di prescrizione è decisiva se provata documentalmente: se il reato è estinto per prescrizione la sentenza va annullata senza rinvio.
  • Anche se contestata, la legittimità della motivazione sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) può risultare assorbita dalla declaratoria di estinzione per prescrizione; tuttavia, in assenza di prescrizione, i giudici devono motivare adeguatamente l'aumento rispetto al minimo edittale indicando elementi concreti (quantitativo, personalità, precedenti).
  • Difensori e parti devono annotare e documentare con precisione le date di deposito degli atti e dei provvedimenti (impugnazione, decreto di citazione, fissazione udienza) perché la corretta determinazione dei termini è spesso decisiva per la sorte del processo.

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