Cassazione Penale, Sentenza n. 18519/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sollevando plurime censure: mancata motivazione circa l'accertamento del reato associativo nonostante l'azione penale non fosse stata esercitata nei confronti di tutti i presunti sodali; violazione del principio di correlazione e compressione del diritto di difesa per l'accertamento di reati-scopo non contestati; insufficienza probatoria ed errori di diritto in ordine alla configurabilità delle truffe (art. 640 c.p.); inutilizzabilità di dichiarazioni rese sulla base di indagini amministrative svolte con autorità straniere senza rogatoria/ordine di indagine europeo; carenza di prova del pactum sceleris, dell'affectio societatis e della stabilità dell'organizzazione; e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato o inammissibile per le diverse censure. Ha ritenuto legittimo l'accertamento del reato associativo anche in assenza di esercizio dell'azione penale nei confronti di tutti gli aderenti (valutazione oggettiva del numero dei partecipanti), ha confermato che i reati-scopo non devono necessariamente essere specificamente contestati per affermare l'esistenza del programma criminoso dell'associazione, ha ritenuto sufficienti le prove sulla natura e sul modus operandi dell'organizzazione (incluse le confessioni di un sodale, dichiarazioni sostitutive con firme false e le deposizioni delle vittime assunte in contraddittorio), ha escluso l'inutilizzabilità automatica delle informazioni acquisite tramite collaborazione spontanea di autorità estere richiamando l'art. 729-bis c.p.p., e ha giudicato insussistenti i profili di vizio di motivazione e i rilievi sulle attenuanti generiche. Di conseguenza la condanna per associazione per delinquere (pena ridotta in appello a cinque anni di reclusione) è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ribadisce che per il reato di associazione per delinquere il numero minimo degli associati si valuta in senso oggettivo e che l'esistenza dell'associazione può essere desunta dalle attività e dalla ripartizione dei compiti, anche se alcuni aderenti siano ignoti o non perseguiti; inoltre il reato associativo è autonomo rispetto ai reati-«fine» e non richiede il perfezionamento di questi ultimi
art. 640 cod. pen.
Le censure rispetto alla sussistenza degli elementi della truffa (artifici, induzione in errore, illeciti profitti e danno) sono state ritenute generiche: la Corte conferma che le specifiche indicazioni probatorie assunte in dibattimento possono validamente comprovare il programma criminoso dell'associazione e la realizzazione di truffe come elementi dimostrativi
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai profili di diritto di difesa e motivazione: la Corte ritiene compatibile il rispetto del giusto processo con l'accertamento dell'associazione anche quando non tutti i reati-fine sono stati contestati formalmente
art. 195 cod. proc. pen.
La contestazione su inutilizzabilità di dichiarazioni derivanti da indagini amministrative estere è respinta: la Corte distingue tra mezzi formali di assistenza giudiziaria e la possibilità di acquisizione tramite collaborazione spontanea, determinando che l'assenza di rogatoria non comporta automaticamente inutilizzabilità
art. 729-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama questa norma per legittimare l'acquisizione di atti e informazioni spontaneamente trasmessi da autorità straniere, osservando che tali informazioni sono utilizzabili salvo l'esistenza di condizioni poste dall'autorità estera, non dedotte nel caso di specie
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sul dovere del giudice di disporre l'adeguamento dell'imputazione: la Corte ritiene però che, qui, non sia avvenuta violazione del principio di correlazione perché l'imputazione riguardava il reato associativo, unico fatto deciso, mentre i reati-fine sono stati utilizzati solo come elementi probatori assunti nel contraddittorio
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al giusto processo: la Corte ritenuta non violato il diritto di difesa né il giusto processo dagli accertamenti effettuati in giudizio
Regolamento UE n. 904/2010
Citate dalla difesa in relazione allo scambio di informazioni tra autorità fiscali; la Corte osserva che l'uso di forme informali di collaborazione non è per sé contrario al sistema e non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove
Massime di principio
- La esistenza di un'associazione per delinquere può essere affermata anche se l'azione penale non è stata esercitata nei confronti di tutti i partecipanti; il numero degli associati si valuta oggettivamente dalle attività e dal riparto dei compiti.
- Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario che i reati-fine siano stati specificamente contestati o perfettamente realizzati: è sufficiente dimostrare un programma criminoso generico e la struttura organizzativa atta a perseguirlo.
- Informazioni e atti spontaneamente forniti da autorità straniere possono essere acquisiti e utilizzati in giudizio (art. 729-bis c.p.p.), salvo che l'autorità fornente ponga condizioni di utilizzabilità; la mancata rogatoria o ordine di indagine europeo non comporta automaticamente inutilizzabilità.
- Il principio di correlazione tra azione penale e decisione non impedisce la condanna per il reato formalmente contestato (es. associazione) quando i reati-fine sono stati valutati in contraddittorio solo come elementi probatori.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e richiede motivazione congrua; il diniego può fondarsi su un singolo elemento negativo ritenuto prevalente dalla valutazione di merito.
- Le censure generiche e ripetitive già decise in grado di appello sono generalmente inammissibili in Cassazione: è necessario formulare critiche specifiche e fondate per ottenere sindacato di legittimità.
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