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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18515/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18/02/2021 che confermava la condanna per omesso versamento di contributi previdenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. n. 638/1983). Il ricorrente ha denunciato: 1) incompetenza territoriale (la sede effettiva della società sarebbe a Roma, non a Milano); 2) errato calcolo della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; 3) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) e mancato dolo in ragione della crisi aziendale/fallimento; 4) vizio nella quantificazione della pena (artt. 133 e 133-bis c.p.). Il P.G. ha chiesto, in parte, dichiarare estinti per prescrizione alcuni fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifest a infondatezza e riproposizione di questioni già respinte in sede di merito senza confronto motivato. In particolare: la competenza territoriale è stata correttamente radicata presso gli uffici INPS destinatari della posizione assicurativa (Milano); il calcolo delle omissioni contributive è stato effettuato correttamente (mensilità di riferimento 16 gennaio - 16 dicembre, includendo dicembre dell'anno precedente); la crisi aziendale e il fallimento non eliminano il dolo, specie se non provata l'impossibilità assoluta di reperire risorse e se non prodotte prove contrarie alle denunce retributive (modelli DM10); la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non si applica per la pluralità e reiterazione delle omissioni in anni diversi e per l'entità degli importi (superamento della soglia per 2013 e 2014); la quantificazione della pena è insindacabile essendo motivata e rientrante nel potere discrezionale del giudice. La richiesta del P.G. di dichiarare la prescrizione per parte dei fatti non è stata accolta in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione rilevi d'ufficio la prescrizione non dedotta o non eccepita anteriormente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. con legge n. 638/1983

    Tipicizza il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la consumazione va individuata con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti (periodo 16 gennaio - 16 dicembre) ai fini del calcolo della soglia annua rilevante

  • art. 8 c.p.p.; art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamati in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale; la competenza si fonda sul luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria (sede INPS che ha preso in carico la posizione assicurativa)

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha riformulato la fattispecie come reato unitario a consumazione prolungata per le mensilità nel periodo 16/1 - 16/12; è rilevante per la determinazione del momento consumativo e per il confronto tra disciplina anteriore e successiva ai fini della più favorevole

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; non applicabile se vi è reiterazione/abitudinarietà della condotta o pluralità di violazioni idonee a far venir meno la tenuità, e se l'importo omesso supera in misura non "di pochissimo" la soglia

  • artt. 133 e 133-bis c.p.

    Criteri direttivi per la determinazione della pena; la quantificazione operata dal giudice di merito rientra nel suo ampio potere discrezionale e è insindacabile salvo palese illogicità o violazione di legge

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui le obbligazioni di somma di denaro si adempiono al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; nella materia contributiva giustifica il radicamento della competenza presso la sede INPS che ha preso in carico la posizione

  • modello DM10 (documentazione amministrativa)

    La produzione dei modelli DM10 da parte dell'INPS costituisce prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni e degli obblighi contributivi, gravando sull'imputato l'onere di provare il contrario

Massime di principio

  • La competenza territoriale per il reato di omesso versamento dei contributi va ancorata alla sede dell'istituto previdenziale (INPS) dove è aperta la posizione assicurativa, non alla sede legale o alla presunta sede effettiva dell'impresa
  • Per il calcolo della soglia annua di punibilità (10.000 euro) si considerano le mensilità con scadenza nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, includendo la mensilità di dicembre dell'anno precedente
  • La mera crisi economica o il successivo fallimento non escludono il dolo richiesto per il reato di omesso versamento se non è provata l'assoluta impossibilità di adempiere nonostante tutte le azioni possibili adottate dall'imprenditore
  • La presentazione dei modelli DM10 che attestano le retribuzioni sposta sull'imputato l'onere probatorio di dimostrare che le somme non sono state materialmente corrisposte
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è difficilmente applicabile in presenza di pluralità di omissioni o di condotte reiterate in anni diversi o se l'importo omesso supera la soglia per più di "poche" decine di euro; occorre valutazione concreta dell'abitualità e dell'entità dell'offesa
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo in presenza di motivazione carente, contraddittoria o palesemente illogica
  • In cassazione non è possibile far valere ex novo la prescrizione per fatti la cui estinzione non è stata eccepita in sede di appello o dedotta nei motivi di ricorso: l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio

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