Cassazione Penale, Sentenza n. 18515/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18/02/2021 che confermava la condanna per omesso versamento di contributi previdenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. n. 638/1983). Il ricorrente ha denunciato: 1) incompetenza territoriale (la sede effettiva della società sarebbe a Roma, non a Milano); 2) errato calcolo della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; 3) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) e mancato dolo in ragione della crisi aziendale/fallimento; 4) vizio nella quantificazione della pena (artt. 133 e 133-bis c.p.). Il P.G. ha chiesto, in parte, dichiarare estinti per prescrizione alcuni fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifest a infondatezza e riproposizione di questioni già respinte in sede di merito senza confronto motivato. In particolare: la competenza territoriale è stata correttamente radicata presso gli uffici INPS destinatari della posizione assicurativa (Milano); il calcolo delle omissioni contributive è stato effettuato correttamente (mensilità di riferimento 16 gennaio - 16 dicembre, includendo dicembre dell'anno precedente); la crisi aziendale e il fallimento non eliminano il dolo, specie se non provata l'impossibilità assoluta di reperire risorse e se non prodotte prove contrarie alle denunce retributive (modelli DM10); la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non si applica per la pluralità e reiterazione delle omissioni in anni diversi e per l'entità degli importi (superamento della soglia per 2013 e 2014); la quantificazione della pena è insindacabile essendo motivata e rientrante nel potere discrezionale del giudice. La richiesta del P.G. di dichiarare la prescrizione per parte dei fatti non è stata accolta in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione rilevi d'ufficio la prescrizione non dedotta o non eccepita anteriormente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. con legge n. 638/1983
Tipicizza il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la consumazione va individuata con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti (periodo 16 gennaio - 16 dicembre) ai fini del calcolo della soglia annua rilevante
art. 8 c.p.p.; art. 18 d.lgs. n. 74/2000
Richiamati in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale; la competenza si fonda sul luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria (sede INPS che ha preso in carico la posizione assicurativa)
art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha riformulato la fattispecie come reato unitario a consumazione prolungata per le mensilità nel periodo 16/1 - 16/12; è rilevante per la determinazione del momento consumativo e per il confronto tra disciplina anteriore e successiva ai fini della più favorevole
art. 131-bis c.p.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; non applicabile se vi è reiterazione/abitudinarietà della condotta o pluralità di violazioni idonee a far venir meno la tenuità, e se l'importo omesso supera in misura non "di pochissimo" la soglia
artt. 133 e 133-bis c.p.
Criteri direttivi per la determinazione della pena; la quantificazione operata dal giudice di merito rientra nel suo ampio potere discrezionale e è insindacabile salvo palese illogicità o violazione di legge
art. 1182 c.c.
Richiamato per il principio secondo cui le obbligazioni di somma di denaro si adempiono al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; nella materia contributiva giustifica il radicamento della competenza presso la sede INPS che ha preso in carico la posizione
modello DM10 (documentazione amministrativa)
La produzione dei modelli DM10 da parte dell'INPS costituisce prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni e degli obblighi contributivi, gravando sull'imputato l'onere di provare il contrario
Massime di principio
- La competenza territoriale per il reato di omesso versamento dei contributi va ancorata alla sede dell'istituto previdenziale (INPS) dove è aperta la posizione assicurativa, non alla sede legale o alla presunta sede effettiva dell'impresa
- Per il calcolo della soglia annua di punibilità (10.000 euro) si considerano le mensilità con scadenza nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, includendo la mensilità di dicembre dell'anno precedente
- La mera crisi economica o il successivo fallimento non escludono il dolo richiesto per il reato di omesso versamento se non è provata l'assoluta impossibilità di adempiere nonostante tutte le azioni possibili adottate dall'imprenditore
- La presentazione dei modelli DM10 che attestano le retribuzioni sposta sull'imputato l'onere probatorio di dimostrare che le somme non sono state materialmente corrisposte
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è difficilmente applicabile in presenza di pluralità di omissioni o di condotte reiterate in anni diversi o se l'importo omesso supera la soglia per più di "poche" decine di euro; occorre valutazione concreta dell'abitualità e dell'entità dell'offesa
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo in presenza di motivazione carente, contraddittoria o palesemente illogica
- In cassazione non è possibile far valere ex novo la prescrizione per fatti la cui estinzione non è stata eccepita in sede di appello o dedotta nei motivi di ricorso: l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio
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