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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18513/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato Reccagni per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 (accumulo e smaltimento di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione) per aver stoccato circa 20 mc di letame su suolo non impermeabilizzato. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche (soprattutto sulla presenza di pavimentazione e sulla destinazione all'utilizzazione agronomica); 2) errata qualificazione del materiale come rifiuto anziché come materia destinata alla fertirrigazione regolarmente autorizzata; 3) mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di dolo o colpa) in capo all'imputato; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e contestuale richiesta di rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi poiché essi chiedevano una rivalutazione del merito e la sentenza di primo grado aveva fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando testimonianze e materiale fotografico che attestavano l'assenza di impermeabilizzazione e l'accumulo nel tempo. Ha inoltre confermato la qualificazione del letame come rifiuto in mancanza di prova di effettiva utilizzazione agronomica conforme ai criteri normativi. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio per omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.: non risulta nei verbali una richiesta specifica e puntuale formulata in sede di merito e, inoltre, il giudice di primo grado ha implicitamente escluso la particolare tenuità stabilendo una pena distaccata dal minimo edittale. Quindi la condanna (ammenda di euro 4.000 con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche) è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma incriminatrice applicata alla fattispecie: stoccaggio/smaltimento di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione configurano illecito. Il giudice ha ritenuto applicabile la lett. a) per rifiuti non pericolosi.

  • d.lgs. 152/2006, art. 137, comma 14

    Norma richiamata in relazione a profili di assoluzione: il Tribunale ha assolto l'imputato per tale capo per insussistenza del fatto.

  • d.lgs. 152/2006, art. 185, comma 1, lett. f)

    Prevede l'esclusione dal novero dei rifiuti di alcune materie provenienti da attività agricole se effettivamente riutilizzate nell'attività agricola; la Corte richiama che tale esclusione opera solo se l'effettiva riutilizzazione è dimostrata e conforme ai requisiti normativi.

  • d.lgs. 152/2006, art. 112

    testo parziale riportato nella sentenza: l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ... previa comunicazione all'autorita competente ai sensi dell'art. 75

    L'utilizzazione agronomica (fertirrigazione) esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti solo se svolta secondo i criteri previsti dall'art. 112 e dalle norme tecniche, con comunicazione/adempimenti previsti; la sola esistenza di un piano o di una autorizzazione non è sufficiente se non rispettate le prescrizioni tecniche.

  • Decreto interministeriale 25/02/2016 (norme tecniche), art. 11

    lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente ... la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale

    Il decreto fissa criteri tecnici vincolanti per escludere il regime dei rifiuti: lo stoccaggio su platea impermeabilizzata è requisito essenziale; la mancanza di tale requisito rende inefficace la qualifica di utilizzo agronomico.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha indicato che la richiesta deve essere formulata specificamente in sede di merito e che il giudice di primo grado ha implicitamente escluso la tenuità quando ha determinato la pena sopra il minimo edittale.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto o la rivalutazione delle prove fatta dal giudice di merito; può sindacare solo la congruità e la logicità della motivazione e la corretta applicazione del diritto.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel quantificare la pena entro i limiti edittali e la motivazione data dalla Corte è adeguata se richiama i criteri generali dell'art. 133.

Massime di principio

  • Gli effluenti zootecnici (letame, liquami) possono essere considerati rifiuti se non è dimostrata l'effettiva e conforme utilizzazione agronomica: incombe sul soggetto la prova dell'effettiva utilizzazione secondo criteri tecnici.
  • La sottrazione al regime dei rifiuti per fertirrigazione richiede il rispetto delle norme tecniche (decreto interministeriale e disposizioni regionali); in particolare lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata: la mancata osservanza di tali prescrizioni impedisce di qualificare il materiale come non rifiuto.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riammissione di questioni di fatto o una rivalutazione delle prove; i motivi che chiedono diversa valutazione delle testimonianze o delle prove tecniche sono in larga parte inammissibili o infondati se la motivazione di merito è congrua.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis deve essere formulata specificamente e puntualmente in sede di merito; se ciò non risulta nei verbali non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata concessione del minimo edittale può essere interpretata come esclusione della particolare tenuità del fatto.

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