Cassazione Penale, Sentenza n. 18518/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/10/2020 relativa a condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine. Musco Pio deduceva mancato esame di motivi di appello relativi alla riqualificazione delle condotte (artt. 74, comma 6 e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) e contestava il ruolo di organizzatore. Norice Alfredo censurava l'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. come eccessivo. Troise Antonio lamentava l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla posizione di Musco Pio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli esclusivamente per il mancato esame delle censure relative alla riqualificazione dei reati ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Musco è dichiarato inammissibile per il resto. I ricorsi di Norice Alfredo e di Troise Antonio sono dichiarati inammissibili. In conseguenza delle declaratorie di inammissibilità sono state liquidate le spese e fissato un versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Il comma 6 è invocato come possibile derubricazione della fattispecie associativa; la Corte ha rilevato che i motivi di appello volti alla riqualificazione ex comma 6 non sono stati esaminati e perciò ha annullato e rinviato per nuovo esame.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il comma 5 è posto a fondamento della richiesta di derubricazione dei reati-fine; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero state esaminate e ha disposto il rinvio per consentire un nuovo esame.
cod. proc. pen., art. 606
La mancata motivazione rispetto a doglianze decisive integra vizio di motivazione previsto dall'art. 606(1)(e); la Cassazione ha annullato per mancato esame di motivi non rinunciati.
cod. pen., art. 81
Riguarda la determinazione della pena e la continuazione; la Corte ha ritenuto la censura di Norice formulata in termini generici e priva di specifiche violazioni di legge, dichiarandola inammissibile.
cod. pen., art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha considerato inammissibile il reclamo di Troise alla luce della rinuncia prevista dal concordato in appello e dei limiti di cognizione risultanti.
cod. proc. pen., art. 599-bis
Il procedimento di concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in cassazione: sono ammissibili in cassazione solo i motivi attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del PM o a difformità del contenuto della pronuncia.
cod. proc. pen., art. 616
La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
cod. pen., art. 110
Richiamato nelle imputazioni per il concorso di persone nel reato; la Cassazione non ha riformulato una specifica interpretazione sostanziale sul punto nel provvedimento.
Massime di principio
- Se dal verbale d'udienza risulta che il ricorrente ha rinunciato solo ad alcune censure, il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque esaminare le censure non rinunciate; il mancato esame configura vizio di motivazione e può portare all'annullamento con rinvio.
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: l'atto di impugnazione deve indicare con precisione quale parte della motivazione è carente, contraddittoria o illegittima, altrimenti la doglianza è inammissibile per genericità.
- Le impugnazioni derivanti da un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono fortemente limitate: sono ammissibili in Cassazione solo i motivi relativi alla formazione del consenso, al consenso del PM o a difformità del contenuto della pronuncia; doglianze rinunciate in appello sono generalmente inammissibili.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (riqualificazione o derubricazione) occorre che l'appello contenga censure specifiche e che il giudice di merito dia una risposta motivata; l'omesso esame di tali censure può giustificare il rinvio.
- Le doglianze sulla determinazione della pena o sull'aumento per continuazione devono essere formulate con dati e argomentazioni specifiche (violazione di legge, errori di calcolo, applicazione errata dei criteri), altrimenti saranno considerate generiche e non ammesse.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione è frequente l'imposizione delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche.
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