Cassazione Civile, Ordinanza n. 20599/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti del settore scolastico avevano agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto a una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l’amministrazione scolastica, chiedendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera e il risarcimento del danno. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria ed era stato riconosciuto il diritto al computo dell’anzianità di servizio per i periodi lavorati a termine; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione ministeriale. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere coperto da giudicato l’accertamento di illegittimità dei contratti, poiché esso avrebbe contestato solo la diretta applicabilità della clausola 5 dell’Accordo quadro; 2) violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, assumendo che il diritto UE non imponesse limiti massimi alla durata dei contratti a termine né sanzioni specifiche come il risarcimento, e deducendo inoltre che almeno uno dei lavoratori sarebbe stato nel frattempo immesso in ruolo; 3) violazione della direttiva 1999/70/CE, della L. n. 124 del 1999, art. 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui era stata riconosciuta l’illegittimità dei contratti svolti su organico di fatto, contestando l’accertamento compiuto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non colpiva la ratio dell’accertamento di merito sul fatto che tra le parti fossero intercorsi contratti a termine per oltre 36 mesi su supplenze relative a organico di diritto, e perché l’appello mostrava di essere diretto solo contro la qualificazione giuridica della vicenda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., osservando che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: nel pubblico impiego il rapporto a termine non si converte in rapporto a tempo indeterminato per il divieto dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; resta però il risarcimento del danno, determinato in via forfetaria secondo l’art. 32, commi 5 e 7, della L. n. 183 del 2010, applicabile anche d’ufficio e senza prova del pregiudizio concreto, salva la prova del maggior danno. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato il passaggio in giudicato del punto relativo alla natura delle supplenze, e comunque il Tribunale aveva già statuito, con pronuncia non impugnata, che le supplenze dovevano reputarsi su organico di diritto. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude che la doglianza colpisca la reale ratio della decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato interno; la Corte rileva che la censura non investe l’accertamento fattuale rimasto fermo.
clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata nel senso che essa impone agli Stati membri misure effettive contro l’abuso dei contratti a termine, compatibili con la tutela risarcitoria riconosciuta nel pubblico impiego.
Usato come base per l’inammissibilità del motivo, poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato; in caso di abuso residua il solo rimedio risarcitorio.
L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7
Si applica, anche d’ufficio e in sede di legittimità, quale criterio di liquidazione del danno da nullità del termine, in via forfetaria e onnicomprensiva, salvo prova del maggior danno.
Richiamato nel ragionamento per affermare che la disciplina generale del lavoro a termine non ha inciso sul divieto di conversione nel pubblico impiego.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
È utilizzato come parametro omogeneo per la quantificazione del danno presunto, con valenza sanzionatoria e nel rispetto del canone di effettività della tutela UE.
art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
La misura risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine va interpretata in modo conforme al diritto UE, senza ricorrere ai criteri del licenziamento illegittimo.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione alla disciplina europea del lavoro a tempo determinato e alla tutela contro l’abuso della reiterazione.
Richiamato dalla ricorrente nella contestazione dell’illegittimità dei contratti nel settore scolastico.
Invocato per contestare l’accertamento sull’illegittimità dei contratti; la Corte non accoglie la censura.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione statale ricorrente, esentata dal versamento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la reiterazione abusiva di contratti a termine non comporta la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, poiché opera il divieto posto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
- In presenza di abuso del termine nel lavoro pubblico, il rimedio ordinario è il risarcimento del danno, da liquidarsi secondo un criterio forfetario e onnicomprensivo, anche d’ufficio, senza necessità di prova del danno concreto, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni giuridiche che non incidono sull’accertamento fattuale posto a base della decisione.
- La censura che presuppone la mancata impugnazione di un fatto già coperto da giudicato interno è inammissibile se non investe specificamente tale accertamento.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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