Cassazione Civile, Ordinanza n. 20759/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
Due risparmiatori avevano acquistato, tramite un intermediario bancario, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina in due operazioni del 16 aprile 1999 e del 27 gennaio 2000. I clienti agirono per ottenere il risarcimento del danno, deducendo la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina dell’intermediazione finanziaria. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e la Corte d’appello confermò. In cassazione la banca articolò cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prescrizione, sostenendo che la responsabilità fosse precontrattuale e che l’omessa informazione si collocasse prima della stipula del rapporto; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 1444 c.c. per avere la Corte ritenuto inammissibile il motivo d’appello sulla rilevanza dell’adesione dei clienti allo swap delle obbligazioni argentine, che secondo la banca costituirebbe convalida tacita e rinuncia alle azioni; 3) violazione dell’art. 21 t.u.f. e del regolamento Consob, sostenendo che gli obblighi informativi sarebbero stati comunque adempiuti e che la documentazione di causa lo dimostrerebbe; 4) violazione delle norme sul nesso causale e sull’onere della prova, censurando l’affermazione della Corte sulla sussistenza del nesso tra inadempimento informativo e danno; 5) violazione della disciplina sulle spese di lite, contestando la liquidazione di compensi per la fase di trattazione e per la fase decisoria nel giudizio d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la banca non aveva specificamente censurato la ratio della decisione d’appello, fondata sulla considerazione che l’ordine di acquisto era atto esecutivo del contratto di intermediazione, con conseguente irrilevanza della tesi sulla prescrizione precontrattuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura proposta in appello riguardava domande di nullità, annullamento o risoluzione già rigettate in primo grado e quindi non poteva incidere sull’accoglimento della sola domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la banca proponeva in cassazione una lettura alternativa dei documenti di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato respinto in quanto la Corte ha ribadito il principio per cui l’obbligo informativo dell’intermediario è funzionale a riequilibrare l’asimmetria informativa e genera una presunzione del nesso causale tra omissione e danno, superabile solo con prova contraria specifica, non con la mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato, poiché la presenza del difensore della controparte all’udienza decisoria basta a giustificare la liquidazione del relativo compenso. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
impone all’intermediario obblighi informativi specifici sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione di investimento, prima dell’esecuzione di ogni richiesta del cliente
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
richiamato insieme al regolamento Consob come fonte degli obblighi informativi dell’intermediario
art. 28, comma 1, lett. a), regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiamato come norma che disciplina gli obblighi informativi dell’intermediario
art. 29 regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiamato come norma che disciplina gli obblighi informativi dell’intermediario
invocato dalla ricorrente per dedurre vizi motivazionali; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
invocato dalla ricorrente per dedurre vizi motivazionali; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento, ma la censura è stata respinta
richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura precontrattuale della responsabilità, ma la Corte ha ritenuto non censurata la ratio decisiva sulla natura contrattuale
richiamato nel secondo motivo di ricorso per lamentare ultrapetizione/incongruenza processuale; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura
richiamato dalla banca per sostenere la convalida tacita; la Corte ha escluso l’incidenza della censura sulle domande accolte
richiamato nel quarto motivo in relazione al nesso causale; la Corte ha ribadito la presunzione di causalità dell’inadempimento informativo
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha però ricondotto la controversia alla disciplina dell’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha affermato che l’intermediario può offrire prova contraria al nesso causale presunto
art. 4, comma 5, D.M. n. 55 del 2014
richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione della fase decisoria
richiamato per descrivere il rito seguito in appello, con discussione orale e lettura della sentenza in udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata quale fonte della modifica all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente informazioni specifiche, complete e aggiornate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’investimento prima dell’esecuzione dell’ordine, in funzione di riequilibrio dell’asimmetria informativa.
- L’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario comporta una presunzione del nesso causale tra omissione informativa e danno subito dall’investitore; la prova contraria deve essere specifica e non può risolversi nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente o di precedenti investimenti rischiosi.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se la censura mira solo a una rivalutazione del fatto.
- Un motivo di appello o di ricorso è inidoneo a incidere sulla decisione quando non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La liquidazione del compenso per la fase decisoria è dovuta quando la parte vi partecipa tramite il proprio difensore, anche se non svolge ulteriori attività difensive in udienza.
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