Cassazione Civile, Ordinanza n. 10393/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle spese di lavaggio del vestiario aziendale che essi assumevano di avere sostenuto autonomamente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, condannando la società a corrispondere a ciascun lavoratore l'importo equitativo di euro 5 settimanali dalle rispettive date di assunzione. In cassazione la società ha proposto sei motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 416 c.p.c., contestando che fosse stata ritenuta tardiva la difesa relativa alla mancata messa in mora dei lavoratori e alla mancata richiesta di lavaggio o sostituzione dei DPI; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 77 d.lgs. 81/2008 e degli artt. 1175, 1182, 1183, 1219 e 1375 c.c., sostenendo che fino al 2017 la manutenzione dei DPI avveniva mediante sostituzione e che i lavoratori non avevano formulato richieste espresse; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'esistenza di una procedura aziendale di sostituzione dei DPI non più in buono stato; con il quarto ha censurato, in subordine, la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ritenendo incongruo il parametro dell'ora di straordinario rispetto al diverso importo usato in conciliazione; con il quinto ha dedotto omesso esame del costo medio del lavaggio calcolato da ENEA; con il sesto ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello fatto decorrere il diritto dalla data di assunzione anziché dalla data di apertura dei singoli impianti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva rilevato sia l'assenza di allegazioni e documenti idonei a dimostrare l'esistenza di un servizio di lavaggio, sia la specifica disciplina dell'art. 77, comma 4, d.lgs. 81/2008, dalla quale deriva che l'onere di provare il mantenimento in efficienza dei DPI grava sul datore di lavoro. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la nozione di DPI comprende anche indumenti o accessori che, in concreto, fungano da barriera protettiva, con conseguente obbligo datoriale di fornitura, manutenzione e anche rimborso delle spese di pulizia degli indumenti di protezione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e per la mancata specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha respinto il quarto motivo perché la liquidazione equitativa era stata motivata dal giudice di merito e la doglianza si risolveva in mera dissenso valutativo. Ha infine escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha ritenuto sussistente una motivazione implicita sulla decorrenza del diritto dalla data di assunzione, coerente con l'inquadramento dei lavoratori e non limitata ai singoli impianti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura relativa alla tardività dell'eccezione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie; l'onere probatorio su tale adempimento grava sul datore di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché il datore resta obbligato al mantenimento in efficienza dei DPI.
Richiamato dalla ricorrente senza accoglimento della tesi difensiva.
Richiamato dalla ricorrente senza accoglimento della tesi difensiva.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancata mora dei lavoratori, ma la censura non è stata accolta.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che un generico dovere di collaborazione dei lavoratori potesse ribaltare l'onere datoriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base delle censure di violazione di legge proposte nei motivi primo, secondo, quarto e sesto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di omesso esame sono risultate inammissibili, anche per la presenza di doppia conforme.
La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito.
Non vi è stata omessa pronuncia sulla decorrenza del diritto, poiché la motivazione implicita della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente.
In presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
È richiamato come parametro di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, a supporto dell'ampia nozione di DPI e dell'obbligo datoriale di protezione.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sicurezza del lavoro, la nozione di dispositivo di protezione individuale va interpretata in senso funzionale: rientrano anche indumenti o accessori che, pur non essendo speciali attrezzature tecnicamente certificate, svolgano in concreto una funzione protettiva.
- L'obbligo di mantenimento in efficienza e di igiene dei DPI grava sul datore di lavoro e comprende, quando necessario, manutenzione, riparazione, sostituzione e anche le spese di pulizia degli indumenti di protezione.
- Non è configurabile un rovesciamento dell'onere della prova in capo ai lavoratori sulla base di un generico dovere di collaborazione: è il datore di lavoro che deve allegare e provare l'esistenza e l'effettività del servizio predisposto per il mantenimento in efficienza dei DPI.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare profili secondari o non decisivi della motivazione.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- La liquidazione equitativa del danno è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito espone, anche sinteticamente, i criteri seguiti; non basta contrapporre una diversa stima o un diverso parametro valutativo.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione risulta assorbita o implicitamente decisa dalla motivazione complessiva della sentenza di merito.
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