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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20900/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2009 con recuperi a fini di imposte dirette e IVA, nel quale l'Amministrazione aveva disconosciuto come costi di pubblicità alcune spese di sponsorizzazione corrisposte a favore di associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, su appello dell'Ufficio, aveva accolto l'appello erariale ritenendo legittimo il recupero. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; 3) nullità della sentenza per carenza dell'esposizione dei fatti; 4) violazione del principio di non contestazione, per avere la CTR valorizzato elementi ulteriori rispetto alla circostanza pacifica dell'effettivo sostenimento delle spese; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove e dei documenti; 6) violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e degli artt. 108 e 109 TUIR, sostenendo che le spese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite annuo previsto, sono per legge spese di pubblicità integralmente deducibili e assistite da presunzione assoluta di inerenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il primo per difetto di configurabilità dell'omessa pronuncia su una questione processuale, e infondate le censure sulla specificità dell'appello e sulla motivazione della sentenza regionale. Ha invece accolto congiuntamente il quarto, il quinto e il sesto motivo, affermando che, in presenza dei requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità con presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, non superabile mediante valutazioni di antieconomicità o di insufficiente ritorno commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande ed eccezioni di merito, non a questioni meramente processuali.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente, la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni di censura siano ricavabili dal complesso dell'atto.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza tributaria è valida se contiene il minimo indispensabile per rendere intellegibili il thema decidendum, lo svolgimento del processo e le ragioni della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria può essere concisa, purché consenta di individuare i fatti rilevanti e le ragioni poste a base del dispositivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è infondata quando mira, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio o a contestare elementi che il giudice ha legittimamente considerato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è esclusa se il giudice si limita a valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento senza attribuire a prove legali un valore difforme da quello normativamente previsto.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche [...] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    La norma introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, purché ricorrano i requisiti previsti; la deducibilità non può essere negata per asserita antieconomicità o per mancanza di diretto ritorno commerciale.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come parametro normativo per qualificare l'attività del beneficiario quale specifica attività promozionale rilevante ai fini della spesa di pubblicità.

  • art. 108 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla deducibilità dei costi, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    La Corte ribadisce che, per le sponsorizzazioni rientranti nella disciplina speciale, opera una presunzione assoluta di inerenza e congruità non superabile con valutazioni economiche dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il requisito di specificità dell'appello va letto in senso non formalistico: è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, manifesti inequivocamente la volontà di censurare la decisione di primo grado e consenta di individuare le ragioni del dissenso.
  • L'omessa pronuncia può riguardare soltanto domande o eccezioni di merito; non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali.
  • La sentenza tributaria è valida se contiene una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibili i fatti rilevanti, il thema decidendum e il fondamento della decisione.
  • Le sponsorizzazioni rese in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo stabilito dalla legge e in presenza degli ulteriori requisiti normativi, sono qualificate ope legis come spese di pubblicità con presunzione assoluta di inerenza e congruità.
  • Quando opera una presunzione legale assoluta di deducibilità, l'Amministrazione non può negare il costo sulla base di considerazioni di antieconomicità, di sproporzione rispetto ai ricavi o di mancanza di un immediato ritorno commerciale.
  • In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, la scelta imprenditoriale di promuovere immagine o prodotti tramite tali iniziative non è sindacabile dall'Ufficio sul piano dell'opportunità economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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