Sentenza n. 1512/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Comune di Vibo Valentia, con cui è stata disposta la revoca della SCIA per l’avvio di attività di pubblico esercizio ed è stata ordinata la chiusura immediata del locale; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso e, in particolare, della nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- e della comunicazione avvio del procedimento prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di revoca della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e di chiusura immediata del locale, adottata su richiesta prefettizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della SCIA e la chiusura del pubblico esercizio, deducendo quattro gruppi di censure. In primo luogo, ha lamentato eccesso di potere, violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere fittizio il subentro nella gestione e che la valutazione si fondasse essenzialmente sulla presenza e sulle dichiarazioni di un soggetto presso il locale il 9 dicembre 2022, prima o comunque a ridosso del subentro formale. In secondo luogo, ha contestato la rilevanza dei contratti di locazione e di fornitura dell’energia elettrica, intestati alla società e non alla precedente amministratrice, sostenendo che la gestione fosse stata effettivamente esercitata dal nuovo amministratore. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 100 TULPS, sostenendo che mancasse una concreta dimostrazione del contrasto dell’attività con le esigenze di ordine pubblico e che l’amministrazione avesse richiamato soltanto i fatti posti a base della precedente sospensione della licenza. Infine, ha sostenuto che la revoca del titolo formatosi mediante SCIA richiedesse la reiterazione di fatti o nuovi episodi specificamente idonei a evidenziare un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Il ricorrente ha inoltre prodotto tardivamente documentazione relativa ad assoluzioni penali e al rigetto di una proposta di sorveglianza speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto valida la notificazione effettuata al Comune presso l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA, poiché l’indirizzo comunale non compariva nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012; ha quindi considerato il Comune regolarmente evocato, benché non costituito. Ha dichiarato tardiva e non ammissibile la produzione documentale depositata dal ricorrente il 18 giugno 2026, poiché relativa a documenti formati anteriormente alla scadenza dei termini ex art. 73, comma 1, c.p.a., senza possibilità di ammissione ai sensi dell’art. 54 c.p.a. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che l’art. 100 TULPS consente la sospensione e, in caso di reiterazione dei fatti, la revoca della licenza quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o costituisca pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. In base all’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, il Comune conserva la competenza formale a revocare il proprio titolo, ma deve procedere sulla base della richiesta vincolante dell’autorità di pubblica sicurezza, secondo un modello di leale collaborazione; il Comune non può svolgere autonome valutazioni in materia di ordine pubblico. La richiesta prefettizia può fondarsi su elementi indiziari e non richiede la prova di specifici reati, trattandosi di una misura preventiva con finalità analoga a quella dell’informativa antimafia. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto sufficiente e non irragionevole il quadro indiziario: il locale era già stato destinatario di una sospensione questorile non impugnata per essere abituale ritrovo di persone pregiudicate; un soggetto gravato da rilevanti precedenti e ritenuto collegato alla criminalità organizzata era stato più volte presente nel locale e, dopo la nomina formale del nuovo amministratore, aveva continuato a manifestare poteri di fatto sulla gestione; il locale era stato inoltre riaperto durante il periodo di sospensione. Tali elementi consentivano di ritenere fittizio il subentro e persistenti le esigenze di prevenzione dell’ordine pubblico. La successiva rissa verificatasi nel locale e nelle sue adiacenze è stata considerata ulteriore conferma del permanere delle esigenze preventive, nonostante fosse successiva agli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e il Ministero dell’Interno; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 100 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
La licenza di un esercizio ... può essere sospesa dal Questore e, qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la stessa può essere revocata.
La sospensione e la revoca sono misure preventive poste a tutela dell’ordine pubblico, della moralità pubblica, del buon costume e della sicurezza dei cittadini; la revoca può essere fondata sulla reiterazione dei fatti e su un quadro indiziario concernente la gestione e la frequentazione del locale.
art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977
Detti provvedimenti sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il Comune, quale autorità competente ad adottare il contrarius actus rispetto al titolo commerciale, deve sospendere, annullare o revocare il titolo sulla base della richiesta vincolante dell’autorità di pubblica sicurezza; non dispone di una competenza autonoma in materia di ordine pubblico.
La motivazione della revoca è stata ritenuta sufficiente perché fondata su un quadro concreto di elementi indiziari relativi alla fittizietà del subentro, al controllo di fatto dell’impresa e alla persistente pericolosità del contesto.
La produzione documentale effettuata il giorno precedente l’udienza è tardiva quando i documenti erano già formati prima della scadenza dei termini ordinari di deposito.
Non consente l’ammissione di documenti tardivi formati da tempo e non giustificati da esigenze sopravvenute.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
In caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Quando l’indirizzo PEC dell’amministrazione non è inserito nell’elenco ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione è validamente eseguita presso il domicilio digitale risultante dal registro IPA.
Massime di principio
- In materia di revoca di titoli abilitativi relativi a pubblici esercizi per ragioni di ordine pubblico, il Comune conserva la competenza formale ad adottare il provvedimento di revoca quale contrarius actus rispetto al titolo rilasciato, ma deve procedere sulla base della richiesta motivata e vincolante dell’autorità di pubblica sicurezza; il Comune non può sostituirsi a quest’ultima nella valutazione autonoma delle esigenze di ordine pubblico.
- Il potere di revoca previsto dal combinato disposto dell’art. 100 TULPS e dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 ha natura preventiva e può essere esercitato sulla base di un quadro complessivo di elementi indiziari, senza necessità di provare specifici reati o di attendere una definizione penale delle condotte rilevanti.
- La valutazione della fittizietà del subentro nella gestione di un pubblico esercizio può fondarsi su elementi convergenti quali la permanenza del potere decisionale in capo al precedente gestore o a soggetti pericolosi a esso collegati, la loro presenza e ingerenza nel locale, la prosecuzione dei rapporti organizzativi o contrattuali preesistenti e la violazione di una precedente sospensione dell’attività.
- La condizione normativa della presenza di persone pregiudicate o pericolose può essere desunta dagli accertamenti di polizia svolti presso il locale e non richiede che l’amministrazione ricostruisca in dettaglio ogni vicenda penale o amministrativa dei soggetti rilevati, né che le persone presenti nei diversi controlli siano sempre le medesime.
- La notificazione di un atto processuale a una pubblica amministrazione è valida presso il domicilio digitale risultante dal registro IPA quando l’indirizzo dell’amministrazione non sia indicato nell’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.
- La produzione documentale depositata oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. non è ammissibile ai sensi dell’art. 54 c.p.a. quando riguarda documenti formati anteriormente alla scadenza dei termini ordinari e non è giustificata da circostanze sopravvenute.
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