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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16224/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato dalla locatrice alla conduttrice di un immobile ad uso commerciale a Crema, con contestuale richiesta di convalida e di decreto ingiuntivo. La conduttrice si oppose sostenendo che il rapporto non dovesse più essere regolato dal contratto originario di locazione, ma da una successiva scrittura privata del 7 maggio 2015, che avrebbe modificato il canone e introdotto ulteriori obbligazioni, coinvolgendo anche un terzo soggetto (Riboli Antonio), con effetti novativi ed estintivi del precedente contratto. Il Tribunale ordinò il rilascio, mutò il rito, dichiarò la risoluzione per grave inadempimento e rigettò la domanda di accertamento della novazione. La Corte d’appello confermò integralmente. In Cassazione la conduttrice propose quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla novazione, per avere la Corte territoriale valorizzato solo il dato letterale senza considerare unitariamente la scrittura del 2015; 2) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e litisconsorzio necessario, sostenendo che il terzo Riboli fosse parte necessaria del giudizio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al ruolo del Riboli nella scrittura e alla clausola che collegava la risoluzione anche al suo inadempimento; 4) violazione di norme sulla condizione e sulla nullità, assumendo che la scrittura fosse nulla perché subordinava la sopravvivenza del rapporto locatizio alla volontà di un terzo e incideva su diritti inderogabili del conduttore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata riproduzione e localizzazione della scrittura privata, oltre che infondato perché la mera variazione del canone non integra novazione senza mutamento dell’oggetto o del titolo, animus novandi e causa novandi. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo, terzo e quarto motivo, perché parimenti carenti sul piano dell’autosufficienza e perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la natura novativa della scrittura privata e aveva ritenuto che la causa petendi restasse il contratto di locazione originario, nel quale il terzo non era parte. Conseguentemente è stata confermata la soccombenza della ricorrente e la sua condanna alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato solo per la forma del ricorso, senza rilievi sostanziali nel decisum

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se fondato su documenti non riprodotti né localizzati nel fascicolo in modo da consentire il controllo di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 665 c.p.c.

    il Tribunale aveva ordinato il rilascio dell’immobile ex procedimento di sfratto

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedotta mancata partecipazione di un litisconsorte necessario

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno dei motivi processuali e del vizio di motivazione

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per sostenere la novazione del contratto

  • art. 1231 c.c.

    richiamato per sostenere la novazione del contratto nonostante modifiche accessorie

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l’interpretazione letterale del contratto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per censurare la mancata interpretazione complessiva delle clausole

  • art. 1355 c.c.

    invocato per dedotta nullità della condizione apposta alla sopravvivenza del rapporto

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della scrittura privata per contrasto con norme imperative

  • L. 392/1978

    invocata per sostenere la nullità della pattuizione perché lesiva di diritti inderogabili del conduttore

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione probatoria compiuta dalla Corte di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione nei fascicoli, così da consentire il controllo diretto della Corte.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si regge su una specifica motivazione autonoma, la sua mancata censura rende inammissibili le doglianze che la presuppongono o la trascurano.
  • In materia di locazione, la sola modifica del canone o del termine non integra novazione del contratto; per parlare di novazione occorrono un effettivo mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, nonché la chiara volontà novativa e la relativa causa novandi, la cui verifica è demandata al giudice di merito.
  • La deduzione di litisconsorzio necessario richiede che il soggetto indicato sia effettivamente titolare di una posizione sostanziale incisa dalla domanda proposta; se l’azione riguarda il contratto originario tra le parti, un terzo estraneo a quel rapporto non è litisconsorte necessario.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione complessiva dei fatti.
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Come è indicizzato

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