Cassazione Civile, Ordinanza n. 07616/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno 2010, pari a euro 1.300.000, opposto dall'amministrazione finanziaria a una società che ne aveva chiesto la restituzione. Il diniego era stato emesso sul presupposto che la società fosse da qualificare come società di comodo/non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, in ragione dell'esiguità dei ricavi e della presenza di avvisi di accertamento connessi a tale qualificazione. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo che la questione fosse già stata definita in altro giudizio favorevole al contribuente e che il rimborso dovesse quindi essere eseguito. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, perché la CTR non avrebbe spiegato le ragioni del decisum e non si sarebbe confrontata con i motivi di appello; 2) violazione del giudicato e omessa sospensione necessaria, sostenendo che la decisione sul rimborso avrebbe dovuto attendere il giudicato del separato giudizio sugli avvisi di accertamento; 3) violazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, sostenendo che la disciplina delle società di comodo fosse applicabile e che la deroga per i soggetti obbligati ex lege a costituirsi in forma societaria non si estendesse a ipotesi di società di progetto derivanti da scelte contrattuali; 4) violazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando il richiamo della CTR all'immediata esecutività delle sentenze tributarie. La società ha resistito con controricorso e memoria, affermando anche che il rimborso sarebbe stato nel frattempo erogato, circostanza però non provata.
La decisione
La Corte ha escluso, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere perché l'avvenuto pagamento del rimborso non era provato e non vi erano elementi di acquiescenza dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque indicato la ragione decisiva posta a base della decisione, ossia l'esistenza di un diverso contenzioso favorevole al contribuente e la conseguente esecutività della relativa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudizio esterno invocato risultava definito con decreto di estinzione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando la giurisprudenza della CGUE e di Cassazione secondo cui l'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui esclude o comprime il diritto alla detrazione IVA sulla base del solo superamento di una soglia di ricavi, contrasta con la direttiva IVA e va disapplicato dal giudice nazionale, salvo ipotesi di frode o abuso provate dall'amministrazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
È richiamato come parametro della struttura motivazionale della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio denunciato perché la decisione impugnata consentiva comunque di cogliere la ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte ritiene che non ricorra una motivazione meramente apparente.
È richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la denunciata omissione perché la CTR ha deciso sulla base di una specifica ragione dirimente.
art. 67 bis d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla CTR quale base dell'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente.
art. 69, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla CTR quale disciplina dell'esecutività delle sentenze tributarie; il quarto motivo dell'Agenzia è poi assorbito.
La Corte, alla luce della giurisprudenza UE, afferma che la disciplina delle società di comodo non può essere applicata in modo da negare il diritto alla detrazione IVA sulla sola base dell'insufficienza dei ricavi, dovendo il giudice nazionale disapplicarla se incompatibile con la direttiva IVA.
È invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; il motivo è però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
È richiamato per la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione dell'altro giudizio; la censura non è esaminata nel merito per difetto di interesse sopravvenuto.
art. 39, comma 1 bis, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato con riferimento alla sospensione del processo tributario in presenza di pregiudizialità; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 30, comma 4, legge n. 724 del 1994
È richiamato come norma che regola il trattamento delle società non operative ai fini del rimborso/detrazione IVA.
art. 30, comma 1, lett. c), legge n. 724 del 1994
È richiamato per la deroga relativa ai soggetti che, per la particolare attività svolta, sono obbligati per legge a costituirsi in forma di società di capitali; la Corte, tuttavia, risolve la causa su un diverso piano, disapplicando la disciplina incompatibile con il diritto UE.
art. 156, comma 1, d.lgs. 12/04/2006, n. 163
È menzionato nel motivo dell'Agenzia per sostenere che la costituzione della società di progetto non deriverebbe da un obbligo legale; la Corte non accoglie la tesi perché reputa decisiva l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto UE.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
La Corte, seguendo la CGUE, afferma che non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA solo perché il volume delle operazioni è inferiore a una soglia nazionale legata ai ricavi attesi.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la norma, insieme ai principi di neutralità e proporzionalità, per affermare che ostano a una disciplina nazionale che privi il soggetto passivo della detrazione IVA in ragione dell'insufficienza delle operazioni a valle.
principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità
Sono usati per giustificare la disapplicazione della normativa interna che, mediante presunzione di non operatività, incide sul diritto alla detrazione IVA oltre quanto necessario per contrastare frodi e abusi.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
È richiamato per spiegare l'estinzione del diverso giudizio di cassazione relativo agli avvisi di accertamento, con conseguente carenza di interesse sul secondo motivo.
È richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente; la Corte osserva che in essa si allegava il pagamento del rimborso ma senza prova.
art. 65 ord. giud.
È richiamato nel passaggio sul dovere della Corte di conoscere i propri precedenti e di prevenire il contrasto tra giudicati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per i motivi attinenti a nullità della sentenza e violazione di regole processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per i motivi relativi a violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
Massime di principio
- Non ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, consenta di individuare la ragione decisiva della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il vizio sussiste solo se le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento del decisum.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno formatosi anche successivamente alla sentenza impugnata; tuttavia, se il diverso giudizio è poi estinto o comunque privo di attualità decisiva, il motivo che vi si fonda può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In materia di IVA, una disciplina nazionale che, sulla base della sola insufficienza dei ricavi o della presunzione di non operatività, neghi la detrazione dell'imposta assolta a monte o il riconoscimento della soggettività passiva è incompatibile con il diritto unionale e deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
- Il diniego del diritto alla detrazione IVA può trovare giustificazione solo se l'amministrazione provi, sulla base di elementi oggettivi, un uso fraudolento o abusivo del diritto; l'onere della prova di tali elementi grava sull'autorità fiscale.
- Le norme sull'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente possono assumere rilievo solo se effettivamente pertinenti al caso concreto, ma restano assorbite quando la decisione di merito è comunque sorretta da una distinta ratio decisiva, non più superabile dall'accoglimento delle altre censure.
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