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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34660/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società esercente attività medico-odontoiatrica, in materia di IRPEF e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo inattendibile la contabilità della contribuente, valorizzando gli esiti della verifica fiscale, la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di maggiori ricavi e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o inesistente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella qualificazione dell'avviso di accertamento e del metodo utilizzato dall'Amministrazione (analitico o induttivo).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, non era affatto apparente o inesistente: conteneva il riferimento alla base normativa dell'accertamento, agli elementi di inattendibilità della contabilità, alle presunzioni di maggiori ricavi e al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, non indicava un vero fatto storico omesso, riguardava invece una qualificazione giuridica dell'accertamento, e presentava anche un profilo di non univocità tra omessa pronuncia e omesso esame di fatto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza può essere denunciato solo ove la motivazione sia inesistente o meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una censura che investa solo la qualificazione giuridica o la valutazione della questione.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    La sentenza di merito richiamata dalla Corte ha qualificato l'accertamento come effettuato ai sensi di tale disposizione, valorizzando l'inattendibilità della contabilità e le presunzioni di maggiori ricavi.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto decisivo, ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve essere un fatto principale o secondario, non una mera questione interpretativa o valutativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti in vista della decisione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in modo materiale o logico, di un apparato argomentativo effettivo; non basta che la motivazione sia concisa, sintetica o non condivisibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica del rapporto o la valutazione compiuta dai giudici di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una censura astratta o generica, priva di specifica attinenza al decisum.
  • Nel processo tributario, la ritenuta inattendibilità della contabilità può sorreggere l'accertamento di maggiori ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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