Cassazione Civile, Ordinanza n. 01415/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un ufficio del pubblico ministero ha impugnato per cassazione un'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso un decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore di una parte penale ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione, assumendo che il decreto fosse stato comunicato in tempo utile mediante forme equipollenti a quelle previste dalla legge. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con il primo motivo si denunciavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcuna rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non bastasse a provarla; con il secondo motivo si denunciavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo della Procura, dalla quale risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguita o ricevuta. La Cassazione ha però ritenuto assorbente un diverso profilo: il decreto di liquidazione era stato pubblicato il 6 luglio 2018 e l'opposizione era stata proposta nel 2020, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; perciò, a prescindere dalla questione della comunicazione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, il provvedimento era ormai definitivo quando fu proposta l'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, poiché il decreto di liquidazione era stato pubblicato nel luglio 2018 e l'opposizione era stata introdotta solo nel 2020, era decorso il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale del d.lgs. 150/2011 e quindi anche all'opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice. Di conseguenza, non era più utile verificare se vi fosse stata o meno una rituale comunicazione del decreto ai fini del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 170 d.P.R. 115/2002. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, e la Corte ha dato atto altresì dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato ai fini della definizione in camera di consiglio del ricorso
art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio
invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto
invocato dal ricorrente per dedurre un errato riparto/valutazione dell'onere della prova sulla mancata comunicazione
ritenuto applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito sommario speciale del d.lgs. 150/2011; il termine lungo semestrale rendeva tardiva l'opposizione
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come norma che prevede il termine di trenta giorni per l'opposizione al decreto di liquidazione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché il termine lungo era già decorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
considerato soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. anche nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione
Corte cost. n. 106/2016
citata come interpretazione dell'art. 170 d.P.R. 115/2002 sul perfezionamento della comunicazione
Cass. S.U. 28975/2022
richiamata a sostegno dell'applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. ai procedimenti del d.lgs. 150/2011
Cass. 5660/2022
richiamata a sostegno dell'applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Cass. 5662/2022
richiamata a sostegno dell'applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Cass. 33606/2022
richiamata a sostegno dell'applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Cass. 33598/2022
richiamata a sostegno dell'applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Cass. S.U. 5079/2005
richiamata per escludere la condanna della Procura alle spese processuali
Cass. S.U. 5165/2004
richiamata per escludere la condanna della Procura alle spese processuali
Massime di principio
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale del d.lgs. 150/2011, compresa l'opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
- Quando, al momento della proposizione dell'opposizione, il provvedimento impugnato è già definitivo per decorso del termine lungo, diventa irrilevante accertare se la comunicazione del decreto sia stata validamente eseguita ai fini del termine breve di impugnazione.
- La tempestività dell'opposizione va verificata anche rispetto al termine lungo di definitività del provvedimento, che opera indipendentemente dalla questione della comunicazione rituale.
- La Procura della Repubblica, per il ruolo istituzionale svolto, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche in caso di soccombenza.
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