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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13414/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, destinataria di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate, aveva impugnato l'atto sostenendo l'infondatezza della pretesa tributaria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o comunque mancante, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla contestazione della legittimità e fondatezza della pretesa contenuta nella cartella; (3) ulteriore omessa pronuncia sulle specifiche allegazioni relative alla rettifica di acconti versati e a una comunicazione di atto/ruolo indicata nel ricorso; (4) violazione del principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi, per avere la CTR ritenuto non dimostrata la compensazione degli errori dichiarativi con correzioni in altre parti della dichiarazione; (5) violazione dell'art. 118 TUIR, per non avere considerato la dichiarazione della società consolidata e il quadro GN, che avrebbero mostrato risultati incompatibili con quelli assunti nella liquidazione del modello consolidato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non conforme al c.d. minimo costituzionale: la CTR si era limitata ad affermare che la contribuente non aveva fornito elementi probatori sufficienti, senza spiegare perché la documentazione prodotta dovesse essere disattesa e senza affrontare la questione della non corrispondenza tra il reddito della consolidata e quello dichiarato dalla consolidante. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    Il difetto di motivazione rilevante in cassazione integra nullità della sentenza solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il requisito di motivazione della sentenza è governato dagli stessi parametri del minimo costituzionale, con nullità solo nei casi di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza conseguente a motivazione mancante o a omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e questioni devolute; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi e di applicazione dell'art. 118 TUIR.

  • art. 118 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nel consolidato, doveva essere considerata anche la posizione fiscale della società consolidata e la coerenza dei relativi dati dichiarativi.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma posta a base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo entro i limiti del "minimo costituzionale": non è più consentito sindacare insufficienza o mera contraddittorietà logica della motivazione, ma soltanto la sua mancanza assoluta, apparenza, incomprensibilità o irriducibile contraddizione.
  • La motivazione è apparente quando il giudice afferma conclusioni di segno negativo sull'onere probatorio della parte senza spiegare, sia pure sinteticamente, perché gli elementi documentali prodotti non siano idonei a sorreggere la tesi difensiva.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve confrontarsi con le allegazioni specifiche della parte e con i documenti decisivi; il mancato esame delle questioni centrali devolute, specie se attinenti alla base della pretesa fiscale, può integrare nullità della sentenza o omessa pronuncia.
  • In presenza di contestazioni su rettifiche dichiarative e su dati di un regime di consolidato fiscale, il giudice deve verificare la coerenza tra i dati della consolidante e quelli della consolidata, non potendo limitarsi ad una formula apodittica di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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