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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10298/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca originaria contro il debitore fideiussore e contro la società acquirente di alcuni immobili da lui venduti. La banca sosteneva di essere creditrice del fideiussore in ragione di una fideiussione omnibus prestata a garanzia delle esposizioni di una società debitrice principale, poi revocate e non rientrate. Il fideiussore, con atto di compravendita del 9 febbraio 2009, aveva trasferito la nuda proprietà di immobili, riservandosi il diritto di abitazione; nell'atto la società acquirente si era anche accollata il mutuo residuo gravante sul bene. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta e accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarando inefficace la compravendita verso la banca. In appello, il fideiussore sosteneva che non vi fosse eventus damni perché la garanzia patrimoniale non si era ridotta: il bene era rimasto ipotecato, l'accollo del mutuo residuo da parte dell'acquirente avrebbe mantenuto o persino rafforzato la garanzia, e il patrimonio del debitore non sarebbe stato depauperato. Contestava inoltre la prova della scientia damni in capo al terzo acquirente, negando che il soggetto indicato come socio di maggioranza della società acquirente fosse tale alla data dell'atto e lamentando travisamento della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. La Corte d'appello ha rigettato il gravame e il ricorso per cassazione ha reiterato, con tre motivi, le censure sull'eventus damni e sulla scientia damni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'azione revocatoria rileva il peggioramento, anche solo qualitativo, della garanzia patrimoniale del debitore disponente e che, nel caso di solidarietà passiva e di fideiussione, il pregiudizio va valutato con riguardo alla sola sfera patrimoniale del soggetto che compie l'atto dispositivo; l'eventuale permanenza di un'ipoteca o l'accollo del mutuo da parte del terzo non escludono di per sé l'eventus damni, che va apprezzato anche in chiave prognostica, considerando il possibile venir meno o ridimensionamento della garanzia. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito probatorio; inoltre ha osservato che la sentenza era "doppiamente conforme" e quindi operava il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Quanto alla scientia damni, ha ritenuto che la motivazione di merito non si fondasse solo sulla qualità di azionista di maggioranza della persona indicata, ma anche sui suoi rapporti con il debitore e sulla sua qualità di coobbligata/fideiussore, elementi non adeguatamente aggrediti dal ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente Siena NPL 2018 S.r.l.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede che l'atto di disposizione arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore; il pregiudizio può consistere anche in una variazione peggiorativa quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale e può essere apprezzato in termini di pericolo di danno, non essendo necessario un danno già concretamente consumato.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove; il travisamento della prova, per come prospettato, non integra di per sé vizio di violazione di legge ma attiene alla motivazione o ai rimedi di revocazione, e incontra inoltre il limite della doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può essere impiegata per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio, ma solo per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva deve fondarsi su un ragionamento inferenziale corretto; nel caso, però, la censura non ha colpito l'intera ratio decidendi della presunzione di conoscenza del pregiudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; tuttavia, la Corte ha rilevato che la motivazione di merito poggiava anche su ulteriori circostanze sintomatiche non censurate efficacemente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il ricorso che sollecita una diversa ricostruzione dei fatti e della prova è inammissibile se non indica specificamente la divergenza tra le due motivazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge attiene all'impostazione giuridica della decisione e non alla mera difformità del risultato fattuale cui il giudice è pervenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento della prova non è veicolabile come violazione di legge, ma semmai nei limiti del vizio motivazionale, oggi fortemente delimitato.

  • art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.

    Per la revocatoria è necessario anche l'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, che può essere desunto da presunzioni e dal contesto concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 130 del 1999

    Richiamata solo per dare atto della cessione del portafoglio crediti e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 58 T.U.B.

    Richiamato per la pubblicità della cessione del credito bancario e la successione della cessionaria nella titolarità del credito.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio alle ragioni del creditore sussiste anche quando l'atto di disposizione produca solo un peggioramento qualitativo o una maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, senza che sia necessario un danno attuale e definitivo.
  • Quando il debitore che dispone del bene è anche obbligato in via solidale o fideiussoria, l'eventus damni va valutato con riferimento alla sua specifica sfera patrimoniale; non è sufficiente invocare l'eventuale capienza o la persistenza di altre garanzie riferibili ad altri coobbligati.
  • La presenza di un'ipoteca o di un accollo del debito da parte dell'acquirente non esclude automaticamente la revocabilità dell'atto, perché la garanzia reale va apprezzata in prospettiva, considerando il possibile venir meno o ridimensionamento della stessa e il rischio di frustrazione della futura esecuzione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; il ricorrente deve colpire la corretta regola giuridica applicata dal giudice di merito, non il solo esito del ragionamento probatorio.
  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello conforme a quella di primo grado, la doglianza sul travisamento della prova è fortemente limitata e deve confrontarsi con il vincolo della doppia conforme, indicando specificamente la divergenza tra le due decisioni.
  • La scientia damni del terzo nell'azione revocatoria può essere provata anche per presunzioni, valorizzando rapporti personali, societari e il contesto dell'operazione; la censura è inefficace se non aggredisce tutte le rationes poste a base dell'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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