Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra due società per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica. La società subappaltatrice aveva chiesto, nel 2007, il pagamento delle somme asseritamente dovute per le prestazioni eseguite. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda. La controparte aveva proposto appello principale e la subappaltatrice aveva proposto a sua volta un appello autonomo. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della committente e dichiarato inammissibile per tardività l'appello della subappaltatrice, ritenendo che, una volta notificato l'appello principale, il termine per proporre l'appello incidentale decorresse dal termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c. La ricorrente ha censurato tale conclusione denunciando violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che l'appello proposto in via autonoma si sarebbe dovuto convertire in appello incidentale e che il relativo termine rilevante fosse quello di costituzione in giudizio previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., ossia venti giorni prima dell'udienza di trattazione, termine che nel caso concreto sarebbe stato rispettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in presenza di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza, l'impugnazione successiva si converte in appello incidentale purché sia stata proposta nel termine di impugnazione e purché non sia ancora scaduto il termine di costituzione in giudizio nel processo già pendente. Verificato che l'appello della ricorrente era tempestivo sia rispetto al termine breve di impugnazione sia rispetto al termine di costituzione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina dell'impugnazione incidentale e della reazione all'impugnazione principale.
Richiamato per affermare che l'appello incidentale può essere proposto nei termini di costituzione in giudizio nel processo già pendente.
Richiamato quale termine breve di impugnazione, rilevante ai fini della tempestività dell'appello successivo convertito in incidentale.
Richiamato in relazione alla decorrenza e durata del termine breve di impugnazione.
Richiamato tra le norme invocate nel motivo di ricorso sulla tempestività dell'impugnazione.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva.
Richiamato per individuare il termine di costituzione in giudizio dell'appellato/appellante incidentale.
Massime di principio
- Quando contro la stessa sentenza sono proposti più appelli in via autonoma, l'impugnazione successiva può convertirsi in appello incidentale, senza essere per ciò solo inammissibile.
- La verifica della tempestività dell'appello successivo richiede il rispetto sia del termine di impugnazione sia del termine di costituzione in giudizio nel processo già instaurato.
- Se l'appello successivo è stato proposto tempestivamente sotto entrambi i profili, la sua declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea.
- Nel giudizio di appello, il rapporto tra impugnazione principale e impugnazione successiva va letto in chiave funzionale, valorizzando la conversione dell'atto e non il solo dato formale della sua autonoma proposizione.
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