Cassazione Civile, Ordinanza n. 10226/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a una porzione di edificio industriale stipulato nel 2005. Il promissario acquirente aveva trascritto nel 2006 la domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica. Nel primo giudizio, definito nel 2015 e passato in giudicato nel 2019, il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e pronunciando condanna generica al risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, con liquidazione rimessa a separato giudizio. Parallelamente, nel 2010 la promittente venditrice aveva instaurato un distinto giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., assumendo che tali danni fossero emersi dopo le preclusioni del primo processo. In appello, il promissario acquirente aveva ottenuto la declaratoria di inammissibilità di tale domanda risarcitoria, ritenuta proponibile solo nel primo giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con conseguente restituzione della caparra confirmatoria. La ricorrente ha censurato la decisione per violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel primo processo, con la condanna generica al risarcimento e rinvio alla liquidazione separata, precludesse ogni diversa qualificazione e imponesse di esaminare la domanda nel secondo giudizio, senza poterla dichiarare inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo fondato sull'art. 2909 c.c., osservando che il giudicato del primo processo copriva soltanto il danno da inadempimento contrattuale, espressamente riferito nella motivazione al pregiudizio "patito per effetto dell'inadempimento di controparte", mentre nel secondo giudizio si discuteva del diverso danno da responsabilità extracontrattuale per trascrizione ingiusta della domanda giudiziale ex art. 96, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la domanda risarcitoria per trascrizione ingiusta va proposta esclusivamente nel giudizio introdotto dalla domanda trascritta, per effetto della competenza funzionale inderogabile del giudice che accerta l'inesistenza del diritto. Ha aggiunto che, nel caso concreto, la ricorrente avrebbe dovuto anche censurare in appello la sentenza di primo grado per extra petizione, poiché le era stata attribuita una condanna generica per danno contrattuale anziché il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
domanda di esecuzione in forma specifica del contratto
La domanda ex art. 2932 c.c. costituisce il giudizio nel quale, se trascritta e poi rivelatasi infondata, va dedotta la pretesa risarcitoria per i danni da trascrizione ingiusta, secondo la competenza funzionale del giudice che decide sulla domanda trascritta.
domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per trascrizione ingiusta
Il risarcimento per trascrizione ingiusta della domanda giudiziale trascrivibile va chiesto nel giudizio introdotto da quella stessa domanda; si tratta di responsabilità da illecito processuale distinta dal danno da inadempimento contrattuale.
il giudicato copre il dedotto ed il deducibile
Il giudicato non è stato ritenuto estensibile al diverso titolo di responsabilità per trascrizione ingiusta, poiché la precedente condanna generica riguardava solo il danno da inadempimento contrattuale.
La Corte richiama tali norme per distinguere la trascrizione illegittima, esterna ai casi tipizzati, dalla trascrizione ingiusta della domanda giudiziale nel processo in cui essa è proposta.
Serve, insieme all'art. 2652 c.c., a delimitare l'ambito nel quale la giurisprudenza ammette il risarcimento in separato giudizio per trascrizione illegittima e non per trascrizione ingiusta.
La parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale per denunciare l'eventuale extra petizione, poiché la sentenza di primo grado aveva riconosciuto un tipo di condanna diverso da quello richiesto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13
È richiamato quale base del meccanismo del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza nel ricorso.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da trascrizione ingiusta di una domanda giudiziale trascrivibile ex art. 96, comma 2, c.p.c. deve essere proposta nel giudizio in cui la domanda trascritta è stata introdotta, perché opera una competenza funzionale inderogabile del giudice di quel processo.
- Il giudicato formatosi su una condanna generica al risarcimento copre solo il titolo di responsabilità effettivamente deciso e non può essere esteso a un diverso titolo risarcitorio, anche se relativo a fatti processuali connessi alla medesima vicenda sostanziale.
- Per verificare l'ambito oggettivo del giudicato occorre leggere il dispositivo alla luce della motivazione: una condanna generica può riguardare unicamente il danno da inadempimento contrattuale se così emerge dal contenuto motivazionale.
- Quando la sentenza di primo grado attribuisce un rimedio diverso da quello domandato, la parte interessata deve dedurre specificamente il vizio di extra petizione con appello incidentale; in mancanza, la censura non può essere utilmente recuperata in cassazione.
- La distinzione tra danno da inadempimento contrattuale e danno da illecito processuale da trascrizione ingiusta impedisce di confondere i rispettivi titoli di responsabilità e i relativi rimedi processuali.
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