Cassazione Civile, Ordinanza n. 10231/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (costruttore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di costruzione di un fabbricato residenziale realizzati su un'area divenuta di esclusiva proprietà del committente/costruttore, con progettazione e direzione lavori affidate a un geometra. I proprietari del fondo confinante hanno agito per il risarcimento dei danni lamentando fessurazioni e crepe nel loro fabbricato, che la consulenza tecnica ha ricondotto all'abbassamento della falda acquifera durante gli scavi e all'errato dimensionamento della palificata di contenimento. Il tribunale ha condannato il committente/costruttore e il progettista/direttore lavori, rigettando la manleva richiesta nei confronti dell'impresa esecutrice delle fondazioni per difetto di prova del patto di subappalto e per l'assenza di accertamento della sua diretta e prevalente responsabilità. La corte d'appello ha confermato la responsabilità dei primi due e ha nuovamente respinto la domanda di manleva, ritenendo non dimostrata l'inidoneità delle opere eseguite dall'appaltatore e valorizzando anche omissioni imputabili al committente (mancata predisposizione del progetto geotecnico e mancata attivazione della nomina del collaudatore). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria, perché la corte territoriale avrebbe contemporaneamente dato per accertata la causalità delle opere eseguite dall'appaltatore nel produrre i danni e negato la prova della loro inidoneità; 2) violazione delle norme sull'appalto e sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'appaltatore dimostrare di aver agito come nudus minister e di aver manifestato dissenso rispetto alle istruzioni o alle carenze progettuali, non al committente provare il contrario; 3) omesso esame di fatti e documenti decisivi, come l'avvenuta trasmissione dell'indagine geognostica, l'esecuzione dell'appalto in formula chiavi in mano, la posa di micropali, la dichiarazione di conformità e la nomina del collaudatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello affetta da una contraddizione insanabile, non consentendo di comprendere se la corresponsabilità dell'impresa esecutrice fosse stata esclusa per difetto di nesso causale oppure per ragioni attinenti ai rapporti negoziali e alle omissioni del committente. Ha inoltre affermato che, in tema di appalto, l'appaltatore deve controllare la bontà del progetto e delle istruzioni e resta responsabile anche se esegue un progetto altrui palesemente errato, salvo che provi di aver manifestato il proprio dissenso ed essere stato costretto ad eseguire come nudus minister. La valutazione della corte d'appello, che faceva leva sulle omissioni del committente e sulla mancanza di prova tecnica dell'inidoneità dei pali, non è stata ritenuta sufficiente per escludere la responsabilità dell'appaltatore senza che quest'ultimo avesse allegato e provato i limiti imposti alla propria autonomia e il dissenso manifestato. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte distingue tra vizi di motivazione denunciabili come nullità della sentenza ex n. 4 solo quando la motivazione manchi, sia apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, e le censure che riguardano invece l'omesso esame di fatti decisivi o la violazione di norme sostanziali.
La mancanza sostanziale di motivazione o la motivazione apparente determinano nullità della sentenza.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e comprensibile al minimo costituzionale.
L'appaltatore, per andare esente da responsabilità per l'esecuzione di un progetto o di istruzioni errate, deve provare di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato ridotto a mero nudus minister; non grava sul committente l'onere di provare tali elementi liberatori.
Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera.
Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro della responsabilità dell'appaltatore per danni derivati da opere eseguite non a regola d'arte.
L'appaltatore è tenuto a una diligenza qualificata e a realizzare l'opera a regola d'arte, controllando nei limiti delle sue cognizioni la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione rileva come nullità della sentenza solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente una mera insufficienza o non condivisibilità della valutazione probatoria.
- Nel contratto di appalto l'appaltatore deve eseguire l'opera a regola d'arte e ha il dovere di verificare, nei limiti delle proprie cognizioni, la correttezza del progetto e delle istruzioni del committente; se queste sono palesemente errate, l'appaltatore resta responsabile salvo che provi di aver manifestato il proprio dissenso ed essere stato costretto a eseguire come nudus minister.
- La responsabilità dell'appaltatore verso i terzi per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera non è esclusa dalla sola carenza di documentazione tecnica o da omissioni del committente, occorrendo una prova specifica della sua estraneità causale o della sua riduzione a mero esecutore vincolato.
- Quando il giudice d'appello affermi, da un lato, la causalità delle opere eseguite e, dall'altro, neghi la prova della loro inidoneità o la responsabilità dell'esecutore senza chiarire il percorso logico seguito, la decisione è affetta da vizio di motivazione apparente o contraddittoria e va cassata.
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