Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa dalla committente nei confronti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori per vizi di impermeabilizzazione del terrazzo di un fabbricato di proprietà della committente, con infiltrazioni d'acqua e danni conseguenti. In primo e secondo grado è stata accertata la responsabilità concorrente dell'appaltatrice, per la non corretta esecuzione delle pendenze del massetto alleggerito, dello strato impermeabilizzante e delle bocchette di scarico, e del direttore dei lavori, per omessa vigilanza. L'impresa ha proposto ricorso principale articolando cinque motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errore di percezione delle risultanze della CTU; omesso esame di fatti decisivi relativi alle chiarificazioni rese dal consulente; ulteriore vizio motivazionale sulla causazione delle infiltrazioni e sull'incertezza delle misurazioni; violazione dell'art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso di colpa della committente, che avrebbe eseguito successivi interventi asseritamente causativi del danno; e violazione del principio di devoluzione e dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione della voce di danno relativa alla tinteggiatura. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, contestando la propria corresponsabilità, l'omesso esame di un fatto decisivo sul funzionamento della guaina bituminosa e la liquidazione equitativa del danno da tinteggiatura. La società committente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure che miravano a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dai giudici di merito, ribadendo che, in presenza di una motivazione effettiva, coerente e risoluta, non è consentito chiedere alla Cassazione una terza valutazione del fatto. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza di primo grado e quella d'appello erano conformi e non era stato assolto l'onere di specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Quanto al concorso di colpa della danneggiata, ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità e per improprio richiamo dell'art. 1227 c.c. a fronte di una questione in realtà processuale sulla tardività delle allegazioni. Ha infine escluso l'erroneità della liquidazione del danno per tinteggiatura, osservando che la Corte territoriale non aveva fatto ricorso all'equità pura, ma aveva valorizzato documenti e CTU. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con compensazione tra le parti ricorrenti e condanna al rimborso in favore della resistente, oltre agli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione nella valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non vi è vizio di legittimità se il giudice di merito ha motivato in modo effettivo e coerente la propria valutazione istruttoria.
art. 116 c.p.c.
Invocato contro l'apprezzamento della CTU e delle prove; la Corte precisa che la censura non può tradursi nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto, essendo riservato al giudice di merito il relativo apprezzamento.
art. 360, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di fatti decisivi è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia pronuncia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
art. 1227, comma 1, c.c.
La colpa concorrente del danneggiato va allegata specificamente dalla parte; non basta un richiamo generico a possibili condotte concorrenti per ottenere la riduzione del risarcimento.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è esclusa come vizio quando il giudice di merito non si limita all'equità, ma fonda la quantificazione su elementi probatori in atti, compresi CTU e documenti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Per consentire il sindacato della Cassazione sugli errores in procedendo è necessario riportare con precisione e chiarezza gli atti e i passaggi rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito: se la sentenza impugnata offre una motivazione effettiva, coerente e non contraddittoria, la diversa lettura delle risultanze istruttorie resta preclusa.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando esista una doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostri la loro diversità.
- La deduzione del concorso di colpa del danneggiato richiede allegazioni fattuali puntuali e tempestive; il giudice può rilevarlo d'ufficio sul piano causale, ma solo se la parte abbia introdotto nel contraddittorio elementi concreti che lo rendano configurabile.
- La liquidazione del danno non è censurabile come arbitraria se il giudice di merito, pur usando espressioni di tipo equitativo, fonda la quantificazione su documenti, accertamenti tecnici e altri elementi probatori specifici presenti in causa.
- Le censure per errores in procedendo devono essere formulate con rigoroso rispetto del requisito di specificità, indicando con precisione gli atti, i passaggi rilevanti e la loro collocazione processuale; in difetto, la Corte non può procedere a verifiche esplorative del fascicolo.
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