Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10698/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di varie intimazioni di pagamento emesse in relazione a cartelle prodromiche asseritamente non correttamente notificate. La contribuente aveva dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte, la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e la mancata allegazione degli atti presupposti. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello l'ente della riscossione era rimasto soccombente perché la CTR aveva ritenuto irregolare la notifica di una delle cartelle. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello relativo alla regolare notificazione della cartella n. 11020100044431684000, prodromica all'intimazione n. 11020149044563729000; dall'altro la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente disconosciuto il contenuto dell'attestazione di notifica in assenza di querela di falso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la sentenza di merito non conteneva alcuna statuizione specifica su quella cartella, mentre ha ritenuto infondato il secondo, affermando che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso solo per le attestazioni direttamente compiute dal pubblico ufficiale o rese in sua presenza, non anche per la verità intrinseca della qualità del consegnatario; inoltre, per la notifica a persona di famiglia convivente, incombe sul destinatario l'onere di provare il contrario, ossia l'inesistenza del rapporto o l'occasionalità della presenza. La CTR aveva correttamente ritenuto invalida la notifica in un diverso profilo relativo alla mancanza di parentela/convivenza, ma restava omessa la pronuncia sulla specifica cartella indicata nel primo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ha rigettato il secondo motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, limitatamente al profilo oggetto del primo motivo. Quindi la causa prosegue in sede di rinvio per esaminare specificamente la regolare notificazione della cartella n. 11020100044431684000; resta ferma l'affermazione sul regime probatorio della relata di notifica e sull'onere di provare la non convivenza o la mera occasionalità della presenza del consegnatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi ed eccezioni devoluti; l'omessa decisione su un motivo d'appello integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova; chi contesta la validità della notificazione deve provare i fatti che superano la presunzione di regolarità

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata dell'atto pubblico non copre la verità intrinseca di circostanze non direttamente percepite dal pubblico ufficiale

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento e valore probatorio della relativa attestazione

  • art. 139 c.p.c.

    regola la notificazione presso la residenza/dimora/domicilio mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda; la qualità del consegnatario si presume fino a prova contraria

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla contribuente quale vizio degli atti impugnati per mancata allegazione o motivazione degli atti presupposti

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello relativo alla validità della notificazione di un atto presupposto integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
  • Nella notificazione eseguita mediante consegna a persona di famiglia o convivente, la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso solo delle attività compiute dal notificatore e delle dichiarazioni ricevute, non della verità intrinseca della qualità del consegnatario.
  • La qualifica del consegnatario indicata nella relata di notifica opera come presunzione iuris tantum della ritualità della consegna; grava sul destinatario che contesti la notifica l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto rilevante o l'occasionalità della presenza del consegnatario.
  • Per superare la presunzione di regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c. non basta contestare in astratto la relata, ma occorre fornire prova contraria specifica e coerente con la dedotta insussistenza del rapporto familiare o di convivenza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.