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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24399/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di pagamento per accisa relativo a GPL che, secondo l'Amministrazione, era stato destinato in concreto ad autotrazione pur risultando formalmente destinato a uso domestico. La controversia nasceva da verbali di constatazione che avevano rilevato consegne del prodotto a soggetti o strutture di comodo, in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti e privi di impianti idonei allo stoccaggio e alla commercializzazione di GPL per uso domestico. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Agenzia aveva visto confermata la decisione. Successivamente, in cassazione, era stato accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, con rinvio. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., articolando tre censure: 1) omessa pronuncia sull'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione accolto; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per mancato rilievo di un asserito giudicato interno sulla statuizione di non coincidenza dei fatti accertati in sede tributaria e penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, assumendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare prima la dedotta nullità formale dell'atto impositivo e non la questione di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo inconferente, il secondo inammissibile perché volto a censurare interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e comunque privo di autosufficienza, e il terzo inammissibile e infondato perché la dedotta nullità per motivazione apparente era questione pregiudiziale che assorbiva le ulteriori doglianze.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha affermato che non sussisteva l'errore di fatto revocatorio dedotto dalla società: il primo motivo era inconferente perché la sentenza da revocare aveva accolto il terzo motivo del precedente ricorso dell'Agenzia, non il quarto; il secondo motivo atteneva a un preteso giudicato interno e quindi a un errore di diritto/valutazione, non revocatorio, oltre a difetto di autosufficienza; il terzo motivo non integrava una svista percettiva ma una contestazione sull'ordine logico e sulla qualificazione giuridica delle questioni, mentre la nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello costituiva ratio pregiudiziale idonea ad assorbire le altre questioni. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla rimessione in tema di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per errori di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato nel precedente giudizio riguardava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ricondotta alla violazione delle norme sulla motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente, pena la nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la decisione deve dare conto dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pronuncia.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un elemento di prova utilizzabile dal giudice tributario, purché il giudice che intenda disconoscerne il valore spieghi le ragioni del dissenso.

  • art. 445 comma 2 c.p.p.

    La questione richiamata dalla ricorrente è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di revocazione, che si svolge sul presupposto dell'errore di fatto e non come ulteriore grado di merito.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel testo unico spese di giustizia il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo per un errore percettivo o materiale, cioè per una falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o per l'omessa percezione di un fatto positivamente provato; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche, interpretazioni del giudicato o apprezzamenti delle risultanze istruttorie.
  • L'errore revocatorio non ricorre quando la censura investe la qualificazione giuridica di una questione, l'ordine logico seguito dal giudice o la scelta tra rationes decidendi, trattandosi in tali casi di errori di giudizio e non di fatto.
  • La sentenza di patteggiamento può essere valorizzata come elemento di prova nel giudizio tributario; se il giudice intende escluderne rilevanza probatoria deve motivare specificamente le ragioni del dissenso.
  • La motivazione apparente integra nullità della sentenza quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche senza dar conto del percorso argomentativo e della valutazione delle prove, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure che assumano rilevanza solo sul merito.
  • Nel giudizio di revocazione, il ricorso deve essere autosufficiente e consentire il controllo della dedotta svista sulla base del solo testo dell'impugnazione e degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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