Cassazione Civile, Ordinanza n. 02431/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito contro una debitrice e i fideiussori per il recupero di somme dovute in forza di rapporti di conto corrente garantiti da fideiussione. Il decreto conteneva anche la condanna al pagamento di interessi indicati come dovuti "al tasso" pattuito. In sede di registrazione, l'Ufficio ha tassato gli interessi in misura proporzionale, ritenendoli moratori e quindi fuori dal regime di alternatività IVA/registro. L'istituto di credito ha impugnato l'avviso di liquidazione, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice valutato il contenuto del decreto ingiuntivo ai fini della corretta liquidazione dell'imposta; 2) violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, per errata interpretazione dell'atto registrato; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro e falsa applicazione delle norme IVA, sostenendo che gli interessi dovessero seguire il regime di alternatività IVA/registro; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia su un tema estraneo al devolutum, relativo al regime fiscale della fideiussione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di doppia conforme e per il mancato assolvimento dell'onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito. Ha esaminato congiuntamente secondo e terzo motivo, reputandoli in parte infondati e in parte inammissibili: ha ribadito che, ai fini dell'imposta di registro su una sentenza di condanna ottenuta da un istituto di credito, occorre fare riferimento al contenuto dell'atto; gli interessi moratori, non concorrendo alla base imponibile IVA, scontano imposta di registro proporzionale, mentre il regime di alternatività IVA/registro opera solo per interessi che costituiscano corrispettivo dell'operazione di finanziamento. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato integralmente il contenuto della domanda monitoria. Il quarto motivo è stato rigettato perché la questione della fideiussione risultava comunque specificamente dedotta nel giudizio di merito. Il ricorso è stato infine respinto, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'istituto di credito. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per doppia conforme e mancato assolvimento dell'onere di specificazione; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte infondati e in parte inammissibili, confermando la correttezza della tassazione proporzionale degli interessi moratori indicati nel decreto ingiuntivo e l'inapplicabilità, in quel punto, del principio di alternatività IVA/registro; ha infine reputato infondato il quarto motivo, poiché la questione della garanzia fideiussoria era stata effettivamente introdotta nel giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve specificare le ragioni di fatto delle due sentenze e dimostrarne la diversità; l'onere non viene meno per il solo mutamento soggettivo della parte.
Per l'imposta di registro sugli atti giudiziari occorre avere riguardo al contenuto e agli effetti della sentenza o del provvedimento da registrare, senza ricorrere a elementi estranei o a contenuti diversi da quelli coperti dal giudicato.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986
La sentenza di condanna va tassata secondo la previsione tariffaria applicabile; se gli interessi hanno natura moratoria e sono fuori campo IVA, per essi si applica l'imposta di registro in misura proporzionale.
Il principio di alternatività IVA/registro opera solo per i corrispettivi che rientrano nell'orbita IVA; non opera per somme escluse dalla base imponibile IVA.
Gli interessi moratori non concorrono alla base imponibile IVA e, se oggetto di condanna giudiziale, scontano imposta di registro proporzionale.
Richiamato per la qualificazione degli interessi dovuti in conseguenza del ritardo nell'adempimento; nel caso concreto gli interessi sono stati considerati moratori.
La censura di ultrapetizione è infondata se la questione contestata è stata specificamente dedotta nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il criterio di tassazione deve essere ricavato dal contenuto e dagli effetti dell'atto da registrare, senza estendere l'analisi a elementi esterni o a profili non coperti dal giudicato.
- Gli interessi moratori, in quanto non concorrenti alla base imponibile IVA ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972, non beneficiano del principio di alternatività IVA/registro e, se oggetto di condanna in un provvedimento giudiziale, scontano l'imposta di registro in misura proporzionale.
- Il principio di alternatività IVA/registro opera solo per somme che rimangono nell'orbita dell'IVA; quando la componente accessoria è esclusa dall'imponibile IVA, essa può essere autonomamente assoggettata a registro proporzionale.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- La denuncia di ultrapetizione non è fondata quando la questione ritenuta estranea risulta in realtà specificamente devoluta al giudice di merito.
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