Sentenza del 24/01/2019 n. 1961 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di intimazioni di pagamento notificate nel 2008 e delle cartelle di pagamento presupposte. La contribuente sosteneva che le intimazioni fossero nulle per mancanza di sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento e motivazione, nonché perché fondate su ruoli asseritamente non sottoscritti. Contestava inoltre la validità e la prova della notifica delle cartelle, rilevando l'assenza delle relate di notifica, la sottoscrizione illeggibile sugli avvisi di ricevimento e la mancata sottoscrizione del destinatario o di persona autorizzata. L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza d'appello con nove motivi, sostenendo la sufficienza del modello ministeriale, la validità degli estratti di ruolo e la regolarità della notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, cassato la sentenza della CTR Lombardia e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l'intimazione di pagamento è un atto vincolato e che è sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata; non sono necessari una motivazione ulteriore o l'indicazione del responsabile del procedimento. Ha inoltre ritenuto valida la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, e sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo, senza obbligo di depositare la copia integrale della cartella. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica [...] di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo un modello ministeriale. È sufficiente che richiami la cartella di pagamento precedentemente notificata e non occorre una motivazione più ampia.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina l'annullabilità dell'intimazione quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella di pagamento può essere notificata [...] mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica quando si utilizza questa modalità speciale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente.
L'intimazione di pagamento, di regola, può essere contestata soltanto per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto già notificato, salvo che il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa solo tramite l'intimazione.
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
La consegna della raccomandata all'indirizzo del destinatario fonda una presunzione di conoscenza, superabile soltanto dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto.
L'atto pubblico fa piena prova [...] della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
L'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria privilegiata quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale e può essere contestato, quanto ai fatti attestati, mediante querela di falso.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La copia dell'avviso di ricevimento prodotta dall'agente conserva efficacia probatoria se il contribuente non ne contesta specificamente e tempestivamente la conformità all'originale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4
La contestazione relativa alla mancata sottoscrizione dei ruoli non è stata ritenuta decisiva: l'estratto di ruolo costituisce riproduzione fedele della parte del ruolo concernente il debitore e il credito azionato.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera, secondo il principio richiamato, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la fattispecie esaminata riguardava invece un periodo precedente.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento conforme al modello ministeriale e recante il riferimento alla cartella presupposta è normalmente sufficientemente motivata; l'assenza di sottoscrizione o del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità.
- Quando la cartella è notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non è normalmente necessaria una relata di notifica distinta.
- La sottoscrizione illeggibile sull'avviso di ricevimento non rende di per sé invalida la notifica: occorre una contestazione specifica e, per mettere in discussione i fatti attestati dall'agente postale, può essere necessaria la querela di falso.
- L'agente della riscossione può provare il credito e la notifica mediante estratto di ruolo e avviso di ricevimento, senza dover necessariamente depositare la copia integrale della cartella.
- I vizi della cartella o dell'atto impositivo presupposto devono essere contestati tempestivamente con l'impugnazione di quell'atto; una successiva intimazione può essere utilizzata per contestarli solo se il contribuente dimostra di aver conosciuto la pretesa per la prima volta attraverso l'intimazione.
- La mancata contestazione specifica della conformità di una copia all'originale può impedire al contribuente di negarne successivamente l'efficacia probatoria.
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