Cassazione Civile, Ordinanza n. 26917/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio amministrativo instaurato da una società contro l'aggiudicazione di un appalto da parte di un Comune. Nel corso di quel giudizio furono proposti motivi aggiunti e l'ufficio impositore richiese il pagamento del contributo unificato, ritenendo che i motivi aggiunti avessero ampliato in modo apprezzabile l'oggetto della lite. La società impugnò l'invito al pagamento dinanzi al giudice tributario e ottenne ragione nei primi gradi, sul presupposto che i motivi aggiunti non avessero introdotto una domanda nuova, ma avessero mantenuto fermo il tema della legittimità dell'aggiudicazione. Il giudice d'appello confermò in sostanza tale impostazione. Avverso la decisione di secondo grado l'amministrazione propose ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 e 117 Cost., sostenendo che i motivi aggiunti avessero comportato un considerevole ampliamento del thema decidendum e quindi l'obbligo di versare un ulteriore contributo. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale deducendo, invece, l'inammissibilità dell'appello per asserito conflitto di interessi tra le amministrazioni pubbliche rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'amministrazione, ritenendo infondata la censura sulla debenza del contributo unificato: nel caso concreto i motivi aggiunti non avevano determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, perché riguardavano gli stessi atti e le stesse ragioni di illegittimità già dedotte, senza modificare il petitum sostanziale, rimasto quello dell'aggiudicazione della gara. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, affermando che il conflitto di interessi tra parti rappresentate dall'Avvocatura non può essere fatto valere da soggetti estranei al conflitto per ottenere la declaratoria di invalidità del processo, ma solo per chiedere la nomina di un curatore speciale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, mentre tale ulteriore importo non è stato applicato alla ricorrente principale, essendo amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e soccombente.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è dovuto anche per i motivi aggiunti nel processo amministrativo solo quando essi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; se gli atti impugnati sono legati da connessione forte o da pregiudizialità-dipendenza, il contributo non è dovuto.
art. 117 Cost.
È richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura, ma la Corte non ne ravvisa una violazione nel caso concreto.
I motivi aggiunti sono soggetti a contributo unificato se introducono atti autonomamente lesivi e ampliano in modo apprezzabile il thema decidendum.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale, ma non idoneo a fondare l'inammissibilità dell'appello per il preteso conflitto di interessi.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di rappresentanza processuale, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo incidentale in materia di spese, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.
Richiamato nel motivo incidentale sul conflitto di interessi, ma la Corte afferma che tale questione non può essere fatta valere da soggetti diversi da quelli in conflitto per ottenere la nullità del processo.
Richiamato nel motivo incidentale sul conflitto di interessi, con esito sfavorevole alla censura.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alla pubblica amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 243-bis d.lgs. n. 163/2006
L'atto di rigetto dell'istanza di autotutela è richiamato come provvedimento meramente confermativo e privo di autonoma lesività, quindi non idoneo ad ampliare di per sé il thema decidendum.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, ai fini del contributo unificato per i motivi aggiunti, non è decisiva la distinzione formale tra motivi propri e impropri: occorre verificare se i nuovi atti impugnati determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente.
- Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto quando i motivi aggiunti investono atti autonomamente lesivi e danno luogo a una connessione solo fattuale con il ricorso originario; non è dovuto quando tra gli atti sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza o una connessione forte.
- Se i motivi aggiunti ripropongono le stesse censure o deducono soltanto l'illegittimità derivata degli atti successivi, senza modificare il petitum sostanziale, non si verifica un ampliamento apprezzabile del thema decidendum.
- Il conflitto di interessi tra parti processuali rappresentate dallo stesso difensore o dall'Avvocatura dello Stato non può essere fatto valere da soggetti estranei al conflitto per ottenere la declaratoria di invalidità del processo; essi possono solo sollecitare la nomina di un curatore speciale.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, la soccombenza non comporta l'applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.
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