Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, invocando i benefici fiscali riconosciuti per gli eventi calamitosi che avevano colpito alcune province della Sicilia. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto integrale della domanda. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'Ufficio si fosse limitato a chiedere la sospensione del giudizio e non una decisione di merito; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale, travisamento delle risultanze istruttorie e violazione delle regole processuali, lamentando che la CTR avesse negato efficacia probatoria all'autocertificazione prodotta per dimostrare il rispetto del limite de minimis e avesse erroneamente ritenuto tardiva tale produzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la verifica del rispetto del regolamento de minimis non integra un'eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto applicabile alla domanda di rimborso; trattandosi di ius superveniens, il contribuente deve provarne i presupposti anche mediante produzione documentale sopravvenuta. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: nella parte formulata come vizio motivazionale era inammissibile secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; comunque la sentenza d'appello era adeguatamente motivata e non ricorreva alcun vizio di motivazione apparente o di travisamento. La CTR aveva correttamente affermato che l'autocertificazione, oltre a essere stata prodotta tardivamente, non aveva efficacia probatoria nel processo tributario, essendo vietato l'uso di mezzi equipollenti al giuramento ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. È stata anche confermata la perentorietà del termine per produrre documenti nuovi nel processo tributario, rilevabile d'ufficio anche senza opposizione della controparte. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
base normativa dell'istanza di rimborso relativa ai benefici fiscali per gli eventi calamitosi in Sicilia
il vizio di ultrapetizione è escluso quando il giudice decide su una regola di diritto rilevante ai fini della domanda, anche se la controparte avesse chiesto solo la sospensione del giudizio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5
il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario sono vietati il giuramento e i mezzi di prova equipollenti; l'autocertificazione non ha efficacia probatoria in sede giurisdizionale
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma nel rispetto del termine e delle forme previste dal processo tributario
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiama, per quanto compatibili, le norme del giudizio di primo grado anche in appello
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il deposito di documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine è perentorio e comporta decadenza, rilevabile d'ufficio
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
indica le formalità da osservare per il deposito documentale nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la verifica del rispetto di un regime agevolativo sopravvenuto o di un limite europeo di compatibilità dell'aiuto non costituisce eccezione in senso tecnico, ma elemento della regola di diritto applicabile alla domanda; il contribuente deve provare i presupposti dell'agevolazione.
- L'autocertificazione non è di per sé prova idonea nel giudizio tributario, perché l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 vieta mezzi di prova equipollenti al giuramento; la sua eventuale produzione tardiva rafforza l'inidoneità processuale del documento.
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa, ma solo entro il termine perentorio fissato dalla legge; la mancata opposizione della controparte non sana la decadenza, che il giudice può rilevare d'ufficio.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come generica doglianza di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: è necessario allegare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, l'infondatezza della censura su una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure rivolte alle ulteriori rationes che da sole non potrebbero comunque determinare la cassazione.
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