Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26052/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione con cui l'amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa per l'impiego, nell'anno d'imposta 2004, di cinque lavoratori che, secondo l'accertamento ispettivo, non risultavano dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. In sede di accesso gli ispettori non avevano trovato esibiti i libri matricola e paga e avevano rilevato la mancata consegna ai lavoratori, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione. I ricorrenti avevano opposto l'ordinanza e, in cassazione, hanno articolato quattro motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che le violazioni accertate fossero diverse da quella dell'impiego di lavoratori "in nero" e che la mancata esibizione dei registri non bastasse a integrare la fattispecie; inoltre contestavano che la prova dell'omessa annotazione delle assunzioni fosse stata fornita e richiamavano il profilo processuale delle eccezioni nuove in appello; 2) violazione delle norme sulle prove e omessa motivazione, per non aver la Corte d'appello valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori, che riferivano di essere stati assunti il giorno stesso dell'ispezione, né le risultanze documentali prodotte; 3) falsa applicazione della norma sulla comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, assumendo che all'epoca dei fatti vigesse il termine di cinque giorni e non quello antecedente l'instaurazione del rapporto; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, per il mancato accoglimento della domanda di condanna dell'amministrazione alle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, poiché la mancata esibizione dei libri non era stata la violazione contestata, ma solo un elemento probatorio dell'illecito sanzionato; ha inoltre osservato che l'ufficio non doveva contestare in primo grado la regolare tenuta dei registri, non essendo questo il thema decidendum. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sotto l'apparente deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava in realtà a ottenere un riesame del libero apprezzamento delle prove, già effettuato dal giudice di merito, che aveva logicamente ritenuto non sufficiente la dichiarazione dei lavoratori sulla data di assunzione. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, in quanto la questione del termine di comunicazione al centro per l'impiego era priva di decisività a fronte del giudizio di non provata instaurazione del rapporto in epoca successiva al 1° gennaio 2004 e della regola, richiamata dalla Corte, secondo cui l'iscrizione doveva essere contestuale all'assunzione. Il quarto motivo è stato respinto perché conseguente al rigetto dei precedenti. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    la sanzione amministrativa per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria si applica in base all'accertamento della prestazione lavorativa non regolarmente documentata; grava sul datore di lavoro la prova dell'effettiva durata del rapporto per evitare l'applicazione ex lege della sanzione sull'intero periodo presunto.

  • art. 9-bis d.l. n. 510/1996

    nel combinato disposto con la disciplina sanzionatoria, l'iscrizione del lavoratore nei registri deve essere contestuale all'atto di assunzione; la registrazione successiva non sana l'illecito ai fini della sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare che il rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva a quella presunta grava sul datore di lavoro destinatario della sanzione.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice di merito valuta liberamente le prove e ritenga non decisiva la dichiarazione del lavoratore irregolarmente assunto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge sostanziale, ma non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la doglianza di omesso esame/motivazione non può risolversi nella richiesta di un nuovo giudizio sul materiale probatorio già valutato.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la censura sulle spese di primo grado è respinta per effetto della confermata soccombenza dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative per lavoro non regolarmente denunciato, la mancata esibizione dei registri obbligatori può costituire un indizio o elemento di prova dell'illecito, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito e non con una diversa qualificazione astratta della violazione.
  • Per evitare l'applicazione della sanzione legata all'impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'effettiva data di inizio del rapporto; la mera dichiarazione del lavoratore, resa nell'immediatezza dell'accertamento, non è di regola sufficiente.
  • La contestazione della data di assunzione non può essere superata invocando termini successivi o diverse scansioni della comunicazione al centro per l'impiego quando il giudice di merito abbia già ritenuto non provato un inizio del rapporto diverso da quello presunto dalla legge.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di riesame del merito delle prove, poiché la valutazione dell'attendibilità e della sufficienza del materiale istruttorio appartiene al giudice di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.