Cassazione Civile, Ordinanza n. 26044/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro ordinanze-ingiunzione con cui era stato intimato a più soggetti, tra cui i ricorrenti e la società in nome collettivo, il pagamento di una somma complessiva per varie violazioni inerenti all'impiego di alcuni lavoratori. La Corte d'appello, riformando le decisioni di primo grado, ha rideterminato le sanzioni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi: 1) violazione dell'art. 246 c.p.c. per avere la Corte territoriale limitato l'incapacità a testimoniare/intervenire alla sola posizione del lavoratore interessato e non alle posizioni degli altri lavoratori coinvolti; 2) violazione degli artt. 246 e 421 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere fondato l'accertamento, in particolare su apprendistato, prospetti paga e LUL, sulle dichiarazioni dei lavoratori senza adeguato vaglio di attendibilità e senza considerare altri elementi; 3) violazione della disciplina dell'apprendistato per non avere considerato il rapporto nel suo complesso, essendo ancora in corso al momento dell'accesso ispettivo; 4) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 per avere sanzionato indistintamente tutti i soci, in contrasto con il principio di personalità della sanzione amministrativa; 5) violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere privilegiato le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle rese in giudizio; 6) nullità della sentenza e vizio motivazionale per una pretesa incongruenza circa la posizione di un lavoratore ritenuto occupato in nero e poi regolarizzato; 7) violazione dell'art. 356 c.p.c. per aver riesaminato in appello un teste non sentito in primo grado senza istanza di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i restanti, osservando tra l'altro che l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, concreto e attuale, riferito alla singola posizione; che le dichiarazioni rese dalle parti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. sono liberamente valutabili; che alcune questioni non risultavano ritualmente riproposte in appello; che il ricorso non era autosufficiente e non si confrontava con la motivazione complessiva della sentenza impugnata. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva rideterminato le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di impiego di lavoratori. Ha ritenuto corretta la limitazione dell'incapacità a testimoniare alla sola posizione del lavoratore portatore di interesse giuridico diretto; ha affermato la piena utilizzabilità, nel rito del lavoro, delle dichiarazioni rese dalle parti ex art. 421 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi che introducevano questioni non ritualmente riproposte o non autosufficientemente sviluppate, oltre a quelli che non si confrontavano con la motivazione complessiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'incapacità a testimoniare deriva solo da un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, riferito alla specifica posizione in causa; non basta un mero interesse di fatto per altre controversie connesse o identiche.
Le dichiarazioni rese dalle parti nel rito del lavoro sono liberamente utilizzabili dal giudice come elementi di convincimento e, in casi adeguati, possono costituire anche l'unica fonte del convincimento.
Il giudice può valutare liberamente il materiale probatorio e le dichiarazioni rese nel processo, purché la motivazione consideri l'insieme degli elementi disponibili.
art. 2 l. n. 25 del 1955
Richiamata dai ricorrenti in tema di apprendistato; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di rituale riproposizione e di autosufficienza.
Richiamata insieme alla disciplina dell'apprendistato; la censura è dichiarata inammissibile.
d.lgs. n. 167 del 2011
Richiamato per la disciplina dell'apprendistato; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la questione della responsabilità dei singoli soci non risultava ritualmente riproposta in appello.
Le risultanze degli atti ispettivi non possono essere contestate in modo apodittico; tuttavia il motivo è inammissibile per mancato confronto con la motivazione complessiva.
La censura sul rinnovo istruttorio in appello è inammissibile per difetto di decisività, poiché il teste assunto in appello è stato ritenuto comunque inutilizzabile e inattendibile.
Indica il rito camerale in Cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, diretto, concreto e attuale alla specifica controversia; un interesse di mero fatto, anche se derivante da giudizi connessi o identici, non determina incapacità ma può incidere solo sull'attendibilità della deposizione.
- Nel rito del lavoro, le dichiarazioni rese dalle parti possono essere liberamente apprezzate dal giudice ex art. 421 c.p.c. e possono anche sorreggere da sole il convincimento, specie se relative a fatti nella conoscenza esclusiva delle parti o non smentite da altri elementi probatori.
- Chi deduce in cassazione vizi di motivazione o errori di valutazione della prova deve confrontarsi con la motivazione nella sua interezza e indicare in modo intelligibile la decisività del vizio denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le questioni rimaste assorbite in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello, altrimenti non possono essere utilmente riproposte in sede di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe una pretesa violazione del principio di personalità della sanzione amministrativa o l'utilizzo di fonti istruttorie richiede una specifica allegazione e un effettivo confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
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