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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26047/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall'autorità del lavoro per la violazione della disciplina sul lavoro nero, in ragione dell'impiego di tredici lavoratrici non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. La sentenza d'appello ha confermato il rigetto delle opposizioni proposte contro tali sanzioni. Nel ricorso per cassazione la parte sanzionata deduce due censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo motivo sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente tratto il suo coinvolgimento nell'amministrazione della società e la sua consapevolezza dell'assunzione irregolare di manodopera da una sola dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni; con il secondo motivo lamenta che la subordinazione dei rapporti di lavoro contestati sia stata affermata sulla base delle sole sommarie informazioni, non ripetute in contraddittorio nel giudizio di merito, e comunque inidonee a provare il requisito della subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, poiché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale o dell'autorità di vigilanza, pur non facendo piena prova sino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria e liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi probatori; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato anche ulteriori elementi indicati nel testo della decisione d'appello. Nulla è stato disposto sulle spese perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 12 del 2002

    conv. dalla l. n. 73 del 2003; così come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006

    norma sostanziale posta a base delle ordinanze-ingiunzione per l'impiego di lavoratrici non risultanti da scritture o documentazione obbligatoria

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove o alla richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o a vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • Il verbale ispettivo formato da funzionari addetti alla vigilanza sul lavoro non fa piena prova fino a querela di falso, ma è prova attendibile fino a prova contraria e può essere liberamente valutato dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
  • La mancata ripetizione in contraddittorio delle sommarie informazioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del contenuto dichiarativo nel giudizio di merito, se il giudice lo valuta unitamente ad altri elementi probatori e ne motiva la credibilità.
  • In sede di legittimità è inammissibile censurare la sentenza di merito solo perché non condivisa nella selezione o nella prevalenza attribuita ai diversi mezzi di prova, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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