Cassazione Civile, Ordinanza n. 26047/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall'autorità del lavoro per la violazione della disciplina sul lavoro nero, in ragione dell'impiego di tredici lavoratrici non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. La sentenza d'appello ha confermato il rigetto delle opposizioni proposte contro tali sanzioni. Nel ricorso per cassazione la parte sanzionata deduce due censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo motivo sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente tratto il suo coinvolgimento nell'amministrazione della società e la sua consapevolezza dell'assunzione irregolare di manodopera da una sola dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni; con il secondo motivo lamenta che la subordinazione dei rapporti di lavoro contestati sia stata affermata sulla base delle sole sommarie informazioni, non ripetute in contraddittorio nel giudizio di merito, e comunque inidonee a provare il requisito della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, poiché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale o dell'autorità di vigilanza, pur non facendo piena prova sino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria e liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi probatori; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato anche ulteriori elementi indicati nel testo della decisione d'appello. Nulla è stato disposto sulle spese perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
conv. dalla l. n. 73 del 2003; così come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006
norma sostanziale posta a base delle ordinanze-ingiunzione per l'impiego di lavoratrici non risultanti da scritture o documentazione obbligatoria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove o alla richiesta di nuova valutazione del merito
rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante
norma sul procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o a vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti.
- Il verbale ispettivo formato da funzionari addetti alla vigilanza sul lavoro non fa piena prova fino a querela di falso, ma è prova attendibile fino a prova contraria e può essere liberamente valutato dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
- La mancata ripetizione in contraddittorio delle sommarie informazioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del contenuto dichiarativo nel giudizio di merito, se il giudice lo valuta unitamente ad altri elementi probatori e ne motiva la credibilità.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare la sentenza di merito solo perché non condivisa nella selezione o nella prevalenza attribuita ai diversi mezzi di prova, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26042/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26043/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26044/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26050/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26052/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →