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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26042/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per avere, secondo la contestazione, compilato con dati falsi due Documenti di Accompagnamento Semplificato (DAS) in relazione a operazioni inesistenti, consentendo la sottrazione di circa 1.300 litri di carburante in concorso con altri soggetti. In sede di merito, il giudice del lavoro aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, valorizzando la sentenza penale assolutoria intervenuta nei confronti del lavoratore. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del reclamo della società, ritenendo che l'assoluzione per non aver commesso il fatto, benché non pronunciata a seguito di dibattimento ma in giudizio abbreviato, escludesse la sussistenza dell'addebito disciplinare cristallizzato nella contestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., sostenendo che il giudicato penale assolutorio non potesse fare stato nel giudizio di impugnazione del licenziamento e, comunque, che l'efficacia preclusiva non operasse per una sentenza resa in abbreviato; (2) violazione degli artt. 654 c.p.p., 7 L. 300/1970 e delle norme collettive, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente assimilato la contestazione disciplinare al capo di imputazione penale, senza compiere un autonomo accertamento; (3) omesso esame del ruolo e delle funzioni del dipendente ai fini della gravità dell'addebito e del venir meno del vincolo fiduciario; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che le norme richiamate non erano direttamente applicabili nei termini prospettati, ma che la sentenza penale assolutoria costituiva comunque una fonte di prova atipica idonea a fondare l'accertamento dell'insussistenza dell'addebito disciplinare, purché il fatto materiale non fosse ricostruito in termini difformi; ha inoltre respinto il terzo motivo, rilevando che la decisione di merito era conforme al principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione e che non potevano essere valorizzati in giudizio fatti nuovi non contestati; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Pur rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era corretta nella parte in cui aveva richiamato in modo diretto gli artt. 652 e 654 c.p.p., ha ritenuto che il dispositivo fosse comunque conforme a diritto: la sentenza penale di assoluzione del lavoratore, avente ad oggetto i medesimi fatti materiali contestati disciplinarmente, costituiva prova idonea a sorreggere l'accertamento dell'insussistenza dell'addebito. È stato inoltre confermato che il datore non può fondare il licenziamento su fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente contestati nella lettera disciplinare. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alle mansioni e alla gravità della condotta.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Se il dispositivo è conforme a diritto, la sentenza non è cassata anche se la motivazione in diritto è errata, potendo essere solo corretta.

  • art. 652 c.p.p.

    "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso..."

    La Corte precisa che la norma non era direttamente applicabile al caso concreto, perché la sentenza assolutoria richiamata non era stata pronunciata in seguito a dibattimento e il giudizio civile non era una domanda di restituzioni o risarcimento promossa dal danneggiato.

  • art. 654 c.p.p.

    "...ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo... quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali..."

    Anche questa norma non era direttamente applicabile nei termini prospettati; tuttavia la sentenza penale assolutoria è stata valorizzata come fonte di prova nel giudizio sul licenziamento, nei limiti dell'identità del fatto materiale.

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della contestazione disciplinare e del diritto di difesa del lavoratore; la Corte ribadisce il principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • CCNL Commercio e Terziario, artt. 220 ss.

    Richiamato nel ricorso per contestare la valutazione della condotta disciplinarmente rilevante; la Corte non ne fa una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non opera automaticamente come giudicato, ma può essere valorizzata dal giudice del lavoro come fonte di prova, specialmente quando attenga agli stessi fatti materiali posti a base dell'addebito.
  • L'assoluzione penale ha efficacia preclusiva solo se contiene un effettivo e specifico accertamento sull'insussistenza del fatto o sulla mancata partecipazione dell'imputato; non basta una formula assolutoria priva di un simile contenuto accertativo.
  • Il giudice civile deve comunque svolgere una valutazione autonoma dei fatti, ma non può ricostruirli in modo difforme rispetto al nucleo fattuale definitivamente escluso in sede penale, quando l'assoluzione riguardi proprio quel fatto materiale.
  • In materia disciplinare vige il principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e sanzione: il licenziamento non può essere fondato su fatti nuovi o diversi rispetto a quelli specificamente contestati, salvo che si tratti di circostanze meramente confermative e non lesive del diritto di difesa.
  • Quando il dispositivo della decisione è conforme a diritto, l'eventuale errore nella motivazione giuridica non impone la cassazione, ma può dar luogo alla sola correzione della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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