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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio in materia di lavoro nel quale la società aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato improcedibile l'impugnazione perché il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati secondo quanto previsto dall'art. 435 c.p.c. Contro tale pronuncia la società, insieme al proprio amministratore unico, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato, sul piano sostanziale, la qualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato anziché come prestazioni autonome rientranti nei redditi diversi dell'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 435 c.p.c., sostenendo che il termine per la notifica avrebbe natura meramente ordinatoria e non tale da giustificare l'improcedibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale, poiché nel rito del lavoro la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza determina improcedibilità dell'impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un ulteriore termine per provvedervi, salvo che la parte alleghi un giustificato impedimento idoneo a fondare una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; tale giustificazione, nel caso concreto, non era stata addotta. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito perché diretto contro il merito della decisione di primo grado e non contro la sentenza di appello. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le prestazioni in contestazione dovessero essere qualificate come attività autonoma rientrante nei redditi diversi dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; la Corte non esamina nel merito tale censura perché assorbita.

  • art. 435 c.p.c.

    nel rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità dell'impugnazione; il termine non è trattato come meramente ordinatorio ai fini dell'evitamento della sanzione processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.

  • art. 153 c.p.c.

    può giustificare una rimessione in termini solo in presenza di un impedimento allegato dalla parte; nel caso concreto nessuna giustificazione è stata addotta.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    norma di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza, determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità per omessa notificazione in appello non può essere evitata mediante assegnazione di un nuovo termine da parte del giudice, perché l'omissione incide sull'affidamento della controparte alla definizione del giudizio in tempi brevi.
  • La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. è configurabile solo se la parte alleghi un impedimento giustificato; in difetto di tale allegazione, l'appello resta improcedibile.
  • In cassazione non possono essere devolute censure dirette esclusivamente alla sentenza di primo grado quando l'impugnazione investe la sentenza di appello solo sotto il profilo processuale; tali questioni restano assorbite o comunque inammissibili rispetto al giudizio di legittimità sulla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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